di Pietro Algieri

  Le  presunzioni prendono corpo nell’ambito delle prove artificiales (έντεχνоι     nella terminologia aristotelica), ossia quelle fondate su operazioni     logiche che,  tramite il noto o il verosimile e in opposizione al metodo dimostrativo, cercano di  conferire all’ignoto il più alto grado di     attendibilità. Tale mezzo di prova veniva definito dai Roman con la denominazione di  “argumentum  o argumentat”: esso è fondato sulla  opinio posita in communi omnium intellectu, perfettamente corrispondente, ancora, alle κοίναι έννοιαι dei  Greci,  anche definite πρόληψις; Seneca traduce tale ultimo termine con la parola latina praesumptio

La storia delle presunzioni è molto antica. La tradizione ebraica ha tramandato ai posteri la proverbiale sapienza di Re  Salomone, esemplificandola nelle Scritture con il noto giudizio sulla controversia  tra due donne che si contendevano la maternità del  medesimo bambino ; la  contesa fu decisa proprio sulla scorta di una presunzione semplice, che suggerì al  re che la vera madre fosse quella disposta a perdere il figlio, piuttosto che vederlo  morire.  Ancora, tra le antiche leggi indiane il c.d. codice di Manù conteneva diverse  presunzioni legali circa la mendacità dei contendenti e dei testimoni in un  processo. A prescindere da tali riferimenti normativi risalenti nel tempo, tuttavia, l’istituto delle “presunzioni”entra a far parte a  pieno titolo della storia del diritto in concomitanza con le prime costruzioni: in particolare, con lo sviluppo del diritto  romano.

 

Lo strumento presuntivo, inizialmente di valenza prettamente persuasiva, diviene  col tempo anche meccanismo legale di prova e di ripartizione degli oneri. probatori; ben nota, tra le prime, è ad esempio la c.d. praesumptio Muciana, in  virtù della quale si presumevano provenienti dal marito i beni di cui non  fosse nota l’origine: anche tale presunzione non aveva all’inizio valore legale,  ma lo assunse senz’altro in seguito, in consonanza con quello che storicamente è il processo di affermazione delle presunzioni iuris Entrate a far parte del panorama giuridico, le presunzioni non ne uscirono con la  caduta dell’Impero romano; la loro applicazione non si interruppe, ma anzi fu a  tratti valorizzata dalla tendenza alla prevalenza della prova legale sul libero  convincimento del giudice; si avviò uno studio approfondito dell’istituto, che  interessò i glossatori, i commentatori, gli umanisti; in particolare, fondamentali  per la sistemazione teorica della materia furono le opere di Andreas Alciatus  (Tractatus de praesumptionibus, 1551) ed ancor più di Jacobus Menochius (De  praesumptionibus, coniecturis, signis et indicis, 1590); nel solco di tali impianti  si muovono anche i trattatisti del XVII e XVIII secolo, impegnati soprattutto a  superare il precedente approccio casistico e a dar corpo di sistema alla tematica Sforzo proseguito nel corso dell’‘800, ultimo secolo in cui la materia pare  meritare in dottrina un approccio monografico: eppure, la legislazione sino ai giorni nostri ha continuato ad operare riferimenti  – più o meno espliciti – all’istituto delle presunzioni. –  Si suole tradizionalmente definire la presunzione come quel procedimento probatorio che, da un fatto noto, consente  di inferire la sussistenza di un fatto ignoto direttamente rilevante per  l’applicazione del diritto. Questa definizione appare certamente assai generica, e capace di ricomprendere  fenomeni per la verità piuttosto diversi tra loro.

Così, da sempre i giuristi hanno  tentato di distinguere e classificare le differenti forme in cui esse si presentano.

La prima e fondamentale distinzione deriva  dalla fonte giustificativa dell’operazione presuntiva.  In tale ottica, si sono così  differenziate le “presunzioni legali, dette anche praesumptiones iuris, da quelle “semplici”, dette anche praesumptiones hominis. Ora, mentre le presunzioni semplici sono notoriamente quelle che la legge lascia al libero apprezzamento del giudice; le presunzioni legali sono, invece, quelle che trovano il loro fondamento nella  legge e che, pertanto, impongono al giudice di considerarle come validi elementi di prova senza lasciarne il giudizio al suo libero apprezzamento. A sua volta, nelle ipotesi di presunzioni legali si possono avere due diversi livelli di intensità: in un caso, praesumptiones iuris et de iure meglio note come presunzioni assolute, la resistenza della presunzione è massima, tale per cui nessuna prova del contrario  può scalfire l’equivalenza stabilita dal legislatore; nell’altro, praesumptiones iuris tantum più conosciute come presuzioni relative, invece, è data la  possibilità di provare la non corrispondenza a realtà di quanto ipotizzato come veritiero.

Ritornando alle presunzioni semplici si può precisare che la fonte dell’equiparazione tra il fatto noto e quello ignoto consisterebbe in una massima di esperienza che, sulla base dell’id quod plerumque accidit, consentirebbe di affermare per via logico-induttiva che, data la nota sussistenza di x, sia assai probabile la presenza dell’elemento y, che, pertanto, viene assunto per vero. In altre parole, il giudice, al fine di accertare la  sussistenza di un elemento rilevante per l’applicazione del diritto, potrebbe far riferimento ad un fatto  noto per dedurne logicamente (ma sulla base di un’indagine  empirica) la presenza anche del fatto ancora ignoto.  L’elemento probabilistico, vera e propria anima delle presunzioni semplici,  sarebbe in realtà molto spesso ratio giustificativa anche delle legali; così, il legislatore, proprio sulla scorta dell’id quod plerumque accidit, sceglierebbe di  imporre la correlazione statistica in via generale, così da semplificare normativamente l’accertamento giudiziale. Da ciò, come si vedrà, è sorto l’equivoco di voler  sempre ravvisare nella  presunzione legale la positivizzazione per via giuridica di una valutazione  probabilistica, ritenuta dal legislatore tanto fondata da essere imposta  erga  omnes, giudice compreso; e proprio sulla falsa riga di tale impostazione, si è  addivenuti ad escludere dal novero della nozione che qui ci occupa tutte quelle  vicende che non apparivano spiegabili in termini di alta frequenza statistica: con  il risultato di non cogliere talune correlazioni con la tematica dell’onere della  prova, di ridurre aprioristicamente l’ampiezza della categoria in questione e,  simmetricamente, di sfornire di un’adeguata collocazione fenomeni  assolutamente analoghi sul piano degli effetti; che è ciò che più rileva.  L’id quod plerumque accidit non è infatti l’unico fondamento giustificativo delle  presunzioni legali; in primo luogo, per la considerazione generale per cui l’esperienza del legislatore potrebbe non coincidere con quella del giudice; ma  soprattutto, perché la norma ha il potere di porre una presunzione prescindendo  da qualsiasi frequenza probabilistica, perseguendo  solo finalità di utilità o  opportunità, senza che ciò infici la validità della presunzione stessa. Pertanto, può senz’altro affermarsi in via di principio la neutralità della  presunzione legale in punto di attendibilità storica del fatto presunto: ogniqualvolta il legislatore sostituisca alla prova del fatto y la (più agevole)  dimostrazione del fatto x, non interessa verificare che effettivamente tra i due vi  sia una ragguardevole correlazione statistica; al contrario, il disposto normativo surrogherà qualsivoglia valutazione empirica, imponendo con la forza della legge un accertamento mancante. La classificazione qui proposta – presunzioni legali, assolute e relative, e  presunzioni semplici – è assai risalente, ed è stata da più parti ed in più parti  confutata, integrata, ridefinita. Tuttavia, assume  ancora oggi valore convenzionale, ed in quanto  tale viene costantemente riproposta anche ai giorni  nostri, pur con le dovute cautele e precisazioni.

Ed essa risulta accolta anche nel vigente codice civile, agli art. 2727 ss.; l’art.  2727 c.c., in particolare, definisce le presunzioni come “le conseguenze che la  legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”.  La definizione legislativa, tuttavia, va integrata con un opportuno richiamo alle particolari caratteristiche che deve possedere il fatto noto posto a fondamento del procedimento presuntivo, e costituente la  species della prova critica. In tale prospettiva, ciò che lo differenzia rispetto ad una qualsiasi fonte di prova della species  rappresentativa è la sua natura non artificiale, ossia non preordinata a provare il fatto ignoto, ma di semplice  argomento da cui desumerlo. La prova rappresentativa, invece, nasce proprio  con la destinazione e la funzione di descrivere una realtà fenomenica  ed in  quanto tale è proposta al giudice.  Proprio per questo, vi è chi ha considerato la presunzione come fonte probatoria  primordiale, posta alla base di ogni argomentazione dimostrativa: il valore della  testimonianza, ad esempio, poggerebbe sulla generale presunzione di veridicità  degli uomini Tuttavia, tale opinione è  eccessiva: la sussistenza e la fondatezza di tale  presunzione di veridicità ci sembrano tutte da dimostrare, né essa appare  corrispondente alla realtà del procedimento probatorio; sempre restando alla testimonianza, essa non ha affatto valore di per sé, né lo acquista in virtù di una  qualsivoglia presunzione; al contrario, tale mezzo di prova necessita di volta in  volta di un vaglio, di una valutazione, tale per cui possa affermarsi che il narrante  sia sincero e il narrato veridico.  Astrattamente meno infondata, invece, ci appare altra ipotesi: quella di tener  ferma la definizione legislativa, e sulla base della sua genericità ritenere che ogni  mezzo di prova sia in realtà esso stesso una presunzione, ovverosia una prova  critica A sostegno della tesi potrebbe appunto invocarsi  che sempre  l’accertamento di un fatto ignoto parte da un fatto noto, e che il procedimento  presuntivo sia sempre il medesimo, ossia l’affidamento a massime di esperienza  (o a precetti giuridici) che ci convincano che dal fatto noto sia dato assumere per  vero l’ignorato Si potrebbe obiettare che, ad opinare così, si priverebbe di autonomia la categoria  della prova critica, ma soprattutto si priverebbe di oggetto la relativa disciplina.  Gli argomenti, però, non appaiono decisivi: l’eventuale assenza di un’etichetta legislativa ad hoc per la prova critica presuntiva non è di per sé un ostacolo, se  prima non si dimostra che tale categoria meriti di essere isolata e diversamente  regolamentata: in caso contrario, vale il brocardo  entia non sunt multiplicanda  sine necessitate. Quanto invece alla disciplina già prevista per le presunzioni quale mezzo di  prova a sé, a prescindere dalla scarsità quantitativa delle indicazioni legislative  che andrebbero “perdute”, nulla osterebbe a ritenerle applicabili a qualsiasi  prova: se, ad esempio, le presunzioni semplici “sono lasciate alla prudenza del  giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e  concordanti” (art. 2729 c.c.  Tuttavia, se de iure condendo la tesi proposta può apparire non irragionevole, per  quanto meritevole di ulteriore approfondimento, de iure condito  essa si scontra  con l’inequivoco disposto legislativo, che pone le presunzioni sullo stesso piano  degli altri mezzi di prova; probabilmente il legislatore non si è avveduto che il  procedimento presuntivo (legale e semplice), peraltro disciplinato con la  inconsapevole genericità che si è sottolineata, potrebbe porsi quale “meccanismo  di funzionamento” di tutte le prove, legali e non; ma l’impostazione prescelta dal  codice civile non ci appare superabile da alcuna ricostruzione alternativa, per  quanto fondata.  Pertanto la definizione ivi contenuta può essere integrata, in virtù di una lettura  sistematica che tenga conto degli altri mezzi di prova disciplinati altrove nel testo  normativo, specificando – nei termini che si è visti – la particolare natura del  fatto noto posto a base del procedimento presuntivo.  E può anche aggiungersi che, sebbene prova rappresentativa e prova critica siano  fenomeni concettualmente distinguibili, essi nella  realtà interferiscono e si  sovrappongono: accade laddove la prima funga da dimostrazione del fatto noto da cui scaturisce la seconda ed anche laddove la prova indiziaria serva comunque ad argomentare e giustificare l’attendibilità di quella narrativa

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