di Samantha Mendicino

Già a conoscenza del diritto romano, il caso fortuito appare negli antichi testi giuridici quale forma di esenzione da responsabilità. Di esso si può  trovare una espressiva descrizione nella seguente frase: “Casus fortuiti rarii sunt, veluti avi ventoium, turbinum, pluviarum, grandinum, fulminum, aistus, frigorit, et similium calamitatum quae caelitus immittuntur[1] “.

Ora, il caso fortuito può venire in rilievo sia come elemento che elimina la colpa, dunque, come requisito dello stato soggettivo e/o della colpevolezza, oppure come elemento che elide il nesso di causalità e, dunque, come requisito concernente il fatto e non il soggetto. Quelli che, invece, risultano indubitabili sono i riflessi sull’onere probatorio: di preciso, incombe in capo a colui che é imputato di responsabilità dimostrare che, nei fatti, esiste un elemento non previsto né prevedibile né evitabile che ha causato l’evento da cui deriva la suddetta responsabilità. Ma proviamo ad analizzare il caso fortuito in maniera più analitica atteso il generale utilizzo in senso atecnico dell’espressione e considerato che la norma non chiarisce quale significato sia attribuibile al termine “fortuito”, sebbene, dello stesso ne sia stata elaborata una nozione. Difatti, si definisce caso fortuito quel fatto eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (ed in quanto ” fatto ” è evidente che si tratti di elemento estraneo alla sfera di azione del custode)  che produce, di per sé, l’ evento. Esso può consistere, dunque, sia in un fatto della natura (come la forza maggiore) sia nel fatto del terzo sia nel fatto del danneggiato (purché quest’ ultimo non concorra ma sia l’unico fatto determinante l’evento, poiché in ipotesi di semplice concorso si avrà solo la riduzione del risarcimento del danno e non l’esenzione dalla responsabilità).

NEL DIRITTO CIVILE

In tale ambito, per antonomasia, si ricollega l’argomento del caso fortuito agli artt. 2051 c.c. e 2052 c.c. relativi, rispettivamente,  al custode di cose ed al proprietario di un animale. Entrambi i soggetti sono considerati sempre responsabili per i danni causati dalle cose e/o animali che custodiscono, eccezion fatta per il caso fortuito. Ma a chi ci si intende riferire quando si parla del soggetto custode ex art. 2051 c.c. ed ex art. 2052 c.c. ? Tale qualifica viene attribuita a colui che possiede di fatto un potere di controllo e di vigilanza (sulla cosa e/o sull’animale) e che, perciò, assume per l’ordinamento il generale il dovere di attuare ogni forma di misura atta ad evitare che l’oggetto sottoposto al proprio controllo possa arrecare danni a terzi. Tuttavia, è da chiarire se il caso fortuito sia da analizzare con riferimento al soggetto imputabile, ed alla sua mancanza di diligenza, oppure al fatto, all’azione? La differenza di approccio della questione involge importanti conseguenze di disciplina: se, difatti, si considera il caso fortuito un accadimento improvviso nella verificazione dei fatti naturali, esso eserciterà i propri effetti sul piano del nesso di causalità tra condotta ed evento. Nella ipotesi opposta, cioè, considerando il caso fortuito un accadimento non prevedibile dal soggetto imputabile, i suoi effetti ricadranno sul piano della colpevolezza. D’altro canto, la problematica è correlata alla questione sulla natura giuridica della responsabilità del custode ed in merito si legge in Cass. Civ., sentenza n. 15383/2006 (relativa alla responsabilità di una pubblica amministrazione per danni da insidia stradale ex art. 2051 c.c.): “...il solo limite previsto dall’articolo in esame è l’esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l’assenza di colpa. Va, quindi, affermata la natura oggettiva della responsabilità per danno di cose in custodia“. Ma, allora, se il caso fortuito non incide sul profilo della colpevolezza bensì sul nesso eziologico causale, quale differenza pratica esiste tra chi, responsabile per colpa oggettiva, ha però osservato le ordinarie regole di diligenza e chi, parimenti responsabile per colpa oggettiva, non le ha rispettate? Una sicura differenza di disciplina esiste sul piano dei danni risarcibili atteso che solo nella prima ipotesi, l’adempimento a tutte le regole di diligenza eviterà al responsabile di pagare i danni morali se la lesione non concerne dei beni costituzionali ed in assenza di una parvenza di reato. E sotto diverso punto di vista, cosa accade se concorre alla causazione del danno il fatto colposo del danneggiato?! Laddove il fatto si ponga come elemento imprevedibile ed eccezionale, assumerà esso stesso il carattere di caso fortuito. Ove, invece, il comportamento colposo del danneggiato non avesse le caratteristiche suddette della eccezionalità ed imprevedibilità potrebbe rilevare in qualità di concorso colposo ex art. 1221, I co., c.c., con conseguente riduzione dell’ importo del risarcimento del danno da parte del responsabile. Rientrano tra le tipiche ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù della quale il soggetto risponde sempre per gli eventuali danni, eccezion fatta per il caso fortuito ( e la forza maggiore): – la responsabilità dell’ ente per i danni provocati da insidia stradale e/o trabocchetto; – la responsabilità del proprietario dell’animale[2]; -la responsabilità del custode per le cose su cui esercita un potere di controllo;  – la responsabilità del conduttore e non del proprietario dell’ immobile in caso di locazione e di fatto non notorio; – la responsabilità del condominio per i danni, ad esempio, da infiltrazione di acqua[3]; – la responsabilità degli esercenti attività pericolose[4] ( ma attenzione ad una fondamentale differenza tra la responsabilità ex art. 2051 ed ex art. 2050 c.c.: mentre in quest’ ultima ipotesi ci si libera da responsabilità con la prova del proprio comportamento diligente e preventivo ed anche se le cause del danno restano ignote; non così  nell’ipotesi ex art. 2051 c. c. nel qual caso si dovrà  anche fornire la prova specifica dell’accadimento inevitabile che, da solo, ha creato, l’evento dannoso); ecc. A questo punto, però, si intende riportare, per la sinteticità e chiarezza espositiva, alcuni brevi passi estrapolati dalla sentenza n. 4476 della Cassazione emessa nell’anno 2011, in materia di responsabilità da cose in custodia: “… la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ., prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno”. Ed ancora: “… la radicale oggettivazione dell’ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata – che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta) – comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un’attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279)…”

NEL DIRITTO PENALE

Jacopo da Belvisio, giurisperito e giudice del XIII° secolo, distingueva : “quidam est casus fortuitus, qui praevideri non potest, et tunc iste, qui talem casum fortuitum admisit, est extra omne delictum in totum”. Ed in linea con questo pensiero, l’art. 45 c.p. prevede che non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito od, anche, forza maggiore[5]. Ma tralasciando per il momento l’analisi di quest’ultimo concetto, è fatto assodato in materia penale che tra la condotta e l’evento deve necessariamente esistere un nesso di causalità ex art. 40 c.p. e ciò nel rispetto dell’ art. 27 Cost. che ha consacrato il principio della personalità della responsabilità penale. Ma cosa accade se, con riferimento al nesso di causalità, alla verificazione dell’evento hanno concorso più fatti? Di ciò se ne occupano l’art. 41 c.p. (che menziona sia le concause preesistenti, contestuali e sopravvenute, che non escludono il nesso eziologico causale, sia la concausa sopravvenuta di per sè idonea a causare l’evento da cui dipende il reato, che, invece, determina l’esclusione del nesso causale) e l’art. 45 c.p.[6] (che si preoccupa delle specifiche ipotesi di caso fortuito e forza maggiore). Orbene, per come anticipato, in dottrina si è posto il quesito se il caso fortuito ex art. 45 c.p. e, dunque, con specifico riferimento al diritto penale, agisca incidendo sulla colpevolezza e, quindi, sull’elemento soggettivo del reato oppure sul nesso di causalità e, quindi, sull’elemento oggettivo del reato. Secondo autorevole dottrina il caso fortuito (al pari della forza maggiore) è idoneo ad incidere (interrompendolo) il nesso di causalità in quanto consisterebbe in un fatto preesistente, concomitante o successivo tale da determinare il verificarsi di un evento che, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento, non era conseguenza, neppure probabile, dell’agere del reo. Si legge nella sentenza n. 20023/2009 emessa dalla sezione penale della Cassazione quanto segue: “l’accadimento fortuito, per produrre il suo effetto di escludere la punibilità dell’agente – sul comportamento del quale viene ad incidere – deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa. Ne consegue che in tutti i casi in cui l’agente abbia dato materialmente causa al fenomeno – solo, dunque, apparentemente fortuito – ovvero nei casi in cui, comunque, è possibile rinvenire un qualche legame di tipo psicologico tra il fortuito e il soggetto agente, (nel senso che l’accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l’agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito) non è possibile parlare propriamente di fortuito in senso giuridico… Orbene, per il caso sottoposto al nostro esame lo stesso ricorrente afferma che al momento dell’evento vi era presenza sulla sede stradale di ghiaccio e neve sciolta, situazione questa già presente ancor prima che egli affrontasse la curva sinistrorsa, dove è avvenuto l’incidente; il che esclude che possa configurarsi il caso fortuito, consistente, come già evidenziato, in quell’avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all’attività psichica dell’agente. (Cass. 4, 31 maggio 1990, D’Altico, RV 184515); conformi Cass. 4, 11.3.1986, Panzerolli, RV 174028; Cass, 5, 31.3.1978, n. 12072, CPMA 1979, 1094; Cass. 5, 28.4.1978, n. 6401, CPMA 1979, 3).

Il sinistro, come correttamente rilevato dai giudici di merito da addebitarsi a colpa esclusiva del guidatore che non ha adottato le cautele che richiedeva la situazione di tempo e di luogo, cagionando in tal modo la fuoriuscita di strada dell’autovettura; quanto all’evento letale seguito all’impatto dell’autovettura con il cartello stradale, i giudici hanno riconosciuto il concorso di colpa della vittima che viaggiava senza aver indossato la cintura di sicurezza

IN MATERIA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA

In realtà, la L. n. 689/1981 in materia di sanzioni amministrative non prevede espressamente il caso fortuito tra le cause che escludono la responsabilità, tuttavia, la giurisprudenza lo ritiene implicitamente incluso nella previsione degli artt. 3 e 4 della medesima normativa con tutte le conseguenze di legge, al pari della responsabilità penale e civile. In merito a tale argomento risulta illuminante la sentenza Cass. Civ. n. 10343/2010 in cui si legge ” … In ipotesi di sanzioni amministrative, il caso fortuito e la forza maggiore, pur non essendo espressamente menzionati dalla legge 24 novembre 1981 n.689, debbono ritenersi implicitamente inclusi nella previsione dell’art.3 di essa ed escludono la responsabilità dell’agente, incidendo il caso fortuito sulla colpevolezza e la forza maggiore sul nesso psichico. La relativa nozione va desunta all’art.45 cod.pen. rimanendo integrata con il concorso dell’imprevedibilità ed inevitabilità da accertare positivamente mediante specifica indagine“. Invece, con riferimento all’ art. 141 del Codice della Strada, relativo alla velocità che le autovetture debbono mantenere, un Giudice di Pace non ha qualificato come caso fortuito il fatto di chi, circolando ad alta velocità, proietti lateralmente con lo pneumatico dell’ autovettura uno o più sassi provocando danni alle cose. In ipotesi del genere è riscontrabile sempre una condotta colposa del conducente per velocità eccessiva[7].


[1] Caso fortuito sono rari eventi, per così dire, dei venti, degli uragani, della pioggia, della grandine, del tuono, del freddo, e le calamità simili, che discendono dal cielo

 

[2] Tra le pronunce più recenti in materia si ricorda: Cass. Civ., sentenza n. 15895/2011, nella quale si stabilisce che, affinchè il proprietario di un animale possa andare esente da responsabilità  ex art. 2052 c.c., egli deve dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva nonché idoneo ad interrompere il nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la ordinaria diligenza nella custodia dell’animale.

[3] Tra le pronunce più recenti si rammenta: Cass. Civ. , sentenza n. 25239/2011, secondo cui, però, la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. è  esclusa se i danni da infiltrazione che derivano dall’umidità di risalita cioè da quelle infiltrazione (tipiche nei semi-interrati e nei garages interrati) che dipendono dalle tecniche costruttive di responsabilità eventuale del costruttore.

[4] Tra le pronunce più recenti si rammenta: Cass. Civ. sentenza n. 15733/2011, secondo cui in materia di responsabilità ex art. 2050 c.c. (per esercizio di attività pericolose) ex art. 2050 c.c. il caso fortuito risiede nell’intervento di un fattore esterno, imprevedibile ed eccezionale, che non deve attenere al comportamento del responsabile bensì alla modalità di causazione del danno, anche con riferimento  ad un fatto dello stesso danneggiato, purché imprevedibile ed eccezionale.

[5] Il caso fortuito, in estrema sintesi, è rappresentato da quei fattori causali che si presentano come improbabili secondo la miglior scienza ed esperienza;  la forza maggiore si riferisce, invece, alle forze esterne che determinano il soggetto ad una azione in modo inevitabile

[6]Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore”

[7] Giudice di pace Casamassima, sentenza del 17 maggio1997 in Arch. circolaz., 1997, pag. 622

Di admin

Help-Desk