di Marianna Sabino

Si narra che Giove ebbe in dono il fulmine da suo nonno Urano, che lo ringraziò così omaggiandolo per essere stato liberato dal carcere in cui suo figlio Saturno lo aveva recluso.

Il tizzone fiammeggiante che il padre degli dei soleva scagliare sulla Terra era realizzato da Vulcano o, secondo una ricostruzione che attribuisce al dio del fuoco e fabbro divino uno spirito imprenditoriale, dai Ciclopi posti alle sue dipendenze.

Arge, il lampo, Bronte, il tuono, e Sterope, la folgore, mescolavano e amalgamavano con maestria in ogni saetta tre raggi di gragnuola, tre di pioggia, tre di fuoco e tre di vento, la paura dei mortali, lo strepito, i baleni, le strisce di fiamma e la collera del re dell’Olimpo.

I Romani, allora, non si curavano di sanzionare penalmente le offese che gli umani rivolgevano alle divinità, le quali ben sapevano come difendersi!

“Che delle ingiurie agli dei se ne occupino gli dei”, faceva esclamare Tacito, nei suoi Annales, a Tiberio in un’aula del Senato.

Questo, fino a quando il Cristianesimo non divenne religione ufficiale dell’Impero, momento in cui si avvertì l’esigenza di punire la bestemmia per vendicare l’onore di Dio. E non perché il buon Gesù non fosse stato dotato di fulmini e saette dai suoi parenti più prossimi.

Il Medioevo, com’è noto, rappresentò una parentesi cruenta per la severità delle pene irrogate nei confronti di chi osava offendere la religione cattolica, giungendo persino a condannare alla morte sul rogo coloro che furono giudicati eretici.

Nel diritto moderno, il codice Zanardelli collocò i reati contro il sentimento religioso nel Titolo dedicato ai delitti contro la libertà.

In ossequio alla impostazione liberale e laica che connotava il codice penale del 1889, si voleva tutelare il sentimento religioso individuale.

Il Trattato Lateranense del 1929, che all’art. 1 proclamava la religione cattolica apostolica romana come unica religione di Stato, influì sulla differente architettura gerente il codice Rocco del 1930.

Il Titolo IV, attraverso la previsione dei delitti di vilipendio alla religione di Stato (art. 402 c.p.), offesa alla religione di Stato mediante vilipendio di persone (art. 403 c.p.) o di cose (art. 404 c.p.) e turbamento di funzioni religiose del culto cattolico (art. 405 c.p.), mirava a tutelare la religione siccome istituzione, quale fenomeno sociale finalizzato al raggiungimento dei “fini etici dello Stato”, come affermato dal Guardasigilli nella Relazione al progetto definitivo del codice.

La disparità di tutela approntata alle altre religioni era dichiarata espressamente già nella Rubrica del Titolo IV, che recitava “Dei delitti contro la religione di Stato e i culti ammessi”.

La conferma era espressa nell’art. 406 c.p., che prevedeva la circostanza attenuante dell’aver commesso i medesimi fatti descritti nelle norme precedenti a danno di un culto diverso dalla religione di Stato.

L’entrata in vigore della Costituzione a seguito del mutamento istituzionale non tardò a sollevare dubbi di legittimità delle norme incriminatrici suddette, palesemente in contrasto con i principi sanciti negli artt. 3 e 8 Cost.

Ma la Consulta preferì di volta in volta reinterpretare le norme penali sottoposte al vaglio, piuttosto che espungerle dall’ordinamento, ridefinendo esegeticamente l’oggetto di tutela, individuato nel “sentimento religioso che vive nell’intimo della coscienza individuale”.

Nel 1985 veniva modificato l’Accordo di Villa Madama e la religione cattolica cessava di essere religione di Stato.

A quel punto si imponeva un’alternativa: assicurare pari tutela penale a tutte le confessioni religiose o rinunciare a tutelare la fede con una sanzione penale.

La Corte Costituzionale preferì affermare, con la sentenza del 1995 n. 440, la parità di tutte le confessioni religiose, equiparando la bestemmia contro la divinità cattolica a quella contro la divinità di religioni diverse da quella di Stato.

Nel 1999 la bestemmia è stata depenalizzata, divenendo illecito amministrativo.

Ma i fulmini continuano a cadere..!

E’ del 2000 la sentenza della Consulta in cui assume una posizione decisa in favore del principio della laicità dello Stato, già affermato per la prima volta dal Giudice delle leggi nella sent. 203/1989, inteso non come indifferenza verso il sentimento religioso ma come imparzialità dello Stato rispetto a tutte le confessioni religiose.

L’evoluzione del rapporto tra legge penale e religione raggiunge l’apice con la legge di riforma n.85/2006 che, pertanto, si muove sul background storico appena prospettato.

Oltre alla sostituzione della rubrica in “Delitti contro le confessioni religiose”, cambia il bene giuridico tutelato dalle uniche tre fattispecie ancora esistenti, id est la personalità individuale dei fedeli e dei ministri di tutte le confessioni religiose.

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