di Marianna Sabino

La tradizione riconduce l’origine del termine “brocardo” a Burchardus, vescovo di Worms, vissuto tra gli ultimi anni del 900 e i primi dell’anno 1000 d.C. Il giurista tedesco, infatti, raccolse in maniera certosina nelle Regulae Burchardicae una serie di locuzioni latine a carattere giuridico, ordinandole secondo il criterio alfabetico.

Mater semper certa est, pater nunquam.

L’evento naturale del parto collega automaticamente una madre al proprio figlio. Lo stesso non può dirsi rispetto al padre. Il Codice Civile italiano, sulla base della medesima considerazione, ha predisposto una disciplina fondata su di una serie di presunzioni. Nulla quaestio in merito alla paternità del figlio concepito in costanza di matrimonio: essa è attribuita ex art. 231 c.c. al marito della madre. La norma contenuta nell’articolo successivo, poi, si preoccupa di specificare che tale presunzione opera altresì in caso di annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, qualora non siano trascorsi ancora 300 giorni dai predetti eventi ma ne siano già passati 180 dalla celebrazione del matrimonio. Viene da sé l’inoperatività della presunzione di paternità una volta superato il suddetto termine dei 300 giorni, anche se è consentito dall’art. 234 c.c. a ciascuno dei coniugi e ai loro eredi di provare che il figlio è stato comunque concepito in costanza di matrimonio. Analogamente, si considera inefficace la presunzione de qua una volta decorsi 300 giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La reviviscenza dell’operatività della presunzione di paternità, in tali casi, è affidata alla prova, fornita da ciascuno dei coniugi o dai loro eredi, che il figlio sia stato concepito durante il matrimonio. Il legislatore si è premurato di disciplinare anche l’ipotesi in cui il figlio nasca prima che siano trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio: nonostante in siffatte circostanze sia quasi scontato che il nascituro sia stato concepito al di fuori del matrimonio, l’art 233 c.c. opera una presunzione in favore del marito della madre, a meno che uno dei coniugi o lo stesso figlio non ne disconoscano la paternità.

Da secoli il brocardo de quo si presta ad esprimere in maniera incisiva la rivalsa delle donne nei confronti dei loro uomini: condannate a causa del peccato originale a partorire con dolore, proprio grazie al parto godono, Deo gratias, di una prerogativa: la certezza di essere madri dei propri figli.

I progressi scientifici ottenuti nel campo del DNA hanno fatto sì che i test di accertamento della paternità offrano risultati altamente attendibili, tanto che la Consulta, con la pronuncia n. 266 del 2006, ha stabilito che “il risultato dei test suddetti basati sull’esame del DNA sia da solo sufficiente per il riconoscimento o il disconoscimento di un figlio”, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 235 co 1 n. 3 “nella parte in cui, ai fini dell’azione di disconoscimento della paternità, subordina l’esame delle prove tecniche da cui risulta “che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre”, alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie.”

La scienza, pertanto, annulla il vantaggio attribuito ab origine alle donne in tema di certezza dei rapporti di filiazione!

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