Il COA di Trieste formula il seguente quesito: “E’ compatibile con l’iscrizione all’Albo degli Avvocati la posizione di colui che svolga attività gestoria in istituzioni pubbliche, o del terzo settore, che non siano caratterizzate da finalità di lucro?”.
L’articolo 18, lettera c) della legge n. 247/12 dispone che la professione di avvocato è incompatibile “con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché’ con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione” e precisa al riguardo che “L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico”.
Dalla formulazione della disposizione richiamata si evince con chiarezza che il discrimine tra attività compatibili o meno con l’esercizio della professione sta nella loro natura commerciale e, più in generale, nel loro carattere lucrativo. Alla luce della formulazione del quesito, pertanto, si ritiene che le attività ivi menzionate – delle quali è esplicitamente escluso il carattere lucrativo – siano compatibili con l’iscrizione nell’albo degli avvocati.
Consiglio nazionale forense, parere n. 28 del 17 ottobre 2023