Commento alla sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. IV, 15.12.2022 n. 16925

Avv. Linda Giovanna Vacchiano

ABSTRACT: Nelle procedure di concorso, in attuazione del principio di conservazione degli atti amministrativi, l’effetto conformativo sopravvenuto non determina l’annullamento dell’atto, ma una rettifica dello stesso secondo le prescrizioni contenute nel provvedimento cui debba conformarsi.

Oggetto del presente giudizio è l’impugnazione, ai fini dell’annullamento, del provvedimento adottato dal Ministero della Giustizia mediante il quale è stata disposta l’assunzione, a mezzo scorrimento di graduatoria, di soggetti idonei non vincitori del concorso per l’assunzione del profilo GIURI ECO per vari distretti di Corte d’appello nell’ambito della procedura relativa al concorso pubblico finalizzato al reclutamento a tempo determinato di n. 8171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionare terza, fascia economica F1, profilo di addetto all’Ufficio per il processo.

La questione di diritto di cui alla suddetta pronuncia è stata sollevata da un partecipante alla selezione di cui sopra, risultato idoneo non vincitore, al quale non era stato consentito di partecipare allo scorrimento della graduatoria ai fini dell’assunzione.

E’ da premettere che questi aveva già promosso ricorso avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria finale che lo vedeva collocato al 514 posto, con punteggio complessivo di 21,375, stante il mancato riconoscimento dl possesso del titolo di Laurea magistrale, come proseguimento della laurea triennale quale titolo di studio chiesto per la partecipazione al concorso. Nelle more del ricorso sopra menzionato, il Ministero della Giustizia avviava lo scorrimento della suddetta graduatoria affinché gli idonei non vincitori potessero scegliere, ai fini dell’assunzione, tra le sedi rimaste disponibili. Tale procedura veniva avviata dal Ministero prima che venisse riconosciuto al ricorrente idoneo il maggior punteggio di cui questi lamentava l’attribuzione con ricorso all’epoca ancora pendente.

In sostanza, in considerazione dell’invarianza della graduatoria, sub iudice, il ricorrente idoneo non vincitore non partecipava alla scelta della sede ai fini dell’assunzione.

Con sentenza n. 5831 del 10.05.2022 il TAR Lazio accoglieva il ricorso promosso dal ricorrente non idoneo, finalizzato all’attribuzione dei n. 2 ulteriori punti da sommare a quelli riconosciuti, conseguentemente ritrovandosi questi nella posizione utile per poter essere assunto in virtù della procedura di scorrimento, nel frattempo già espletata.

Si poneva, dunque, a questo punto il problema della sussistenza di una pronuncia che riconosceva al soggetto idoneo il diritto di partecipare allo scorrimento che, tuttavia, nel frattempo era già avvenuto in favore di soggetti che, di fatto, non ne avrebbero avuto diritto. La soluzione prospettata da parte ricorrente era quella di procedere all’annullamento dell’intera procedura di scorrimento e conseguente assunzione, ai fini del riconoscimento in favore dello stesso dei propri diritti.

Con la pronuncia di cui all’oggetto, il TAR Lazio, tuttavia, ha deciso di adottare un’altra strada. I giudici di primo grado hanno, comunque, deciso favorevolmente il ricorso promosso dal soggetto idoneo non vincitore del concorso di cui in premessa, statuendo in modo innovativo la salvezza dell’atto amministrativo.

Secondo il TAR Lazio, infatti, la richiesta dell’idoneo sarebbe da ritenersi fondata e da accogliere, tenendo conto della pronuncia del TAR Lazio n. 5831 del 10.05.2022 di riconoscimento degli ulteriori punteggi allo stesso negati ai fini del posizionamento in graduatoria. Tuttavia, essendo tale pronuncia sopravvenuta rispetto all’avviso della procedura di scoramento della graduatoria, ne consegue che: 1) la procedura stessa non è da ritenersi viziata e, dunque, passibile di annullamento; 2) la procedura di scorrimento  e, dunque, l’atto conclusivo della stessa, andrebbe soltanto “rettificata” in considerazione dell’obbligo confermativo gravante sull’Amministrazione procedente in virtù della pronuncia sopra menzionata.

Nel bilanciamento degli interessi in gioco, il TAR Lazio ha ritenuto di dover agire nel senso di “salvare”, per quanto possibile, l’esercizio del potere della P.A., comportando una semplificazione del procedimento a tutale della posizione giuridica soggettiva del privato cittadino di fronte all’esercizio del potere che, seppur errato, andrebbe dunque corretto e non “eliminato” mediante l’annullamento. Tale semplificazione comporta, in sostanza, una maggior considerazione e valorizzazione del privato cittadino e dei suoi interessi e, stante i tempi frenetici dell’agire umano, consente anche una “velocizzazione” delle tutele allo stesso dovute. Nel caso di specie, si configura una ipotesi di salvezza dell’atto che, tuttavia, vede dall’altro lato della medaglia il configurarsi di una ipotesi di “limitazione” e “maggior superficialità” della tutela del privato stesso. Questi, infatti, pur vedendo tutelati i propri diritti ed interessi viene, di fatto, privato della possibilità di riconoscimento di un’ulteriore ed eventuale tutela (anche risarcitoria) a mezzo dell’unica azione promossa, che si conclude invece con l’ordine per la P.A. procedente di “rettificare” il provvedimento impugnato, e, dunque, di raddrizzare il tiro con riferimento al potere già esercitato (!), con la conseguenza che qualsivoglia ulteriore ed eventuale azione andrà promossa ex novo, con tutto ciò che da tanto ne consegua anche in termini di valutazione di opportunità della stessa per la tutela delle posizioni giuridiche soggettive messe a confronto.

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