LA QUALIFICAZIONE DELLA CLAUSOLA PATTIZIA COME CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E LE DIVERGENZE NORMATIVE RISPETTO ALLA CONDIZIONE RISOLUTIVA.
Cass. civ. sez. II, 30 aprile 2012, n. 6634
di Valentina Esposito
Massima
“E’ ben evidente, pertanto, il discrimine tra clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva che preveda un inadempimento quale evento condizionante in senso risolutivo l’efficacia del contratto, dovendosi nel primo caso necessariamente valutare l’imputabilità dell’inadempimento, che invece, nel secondo caso, va visto come evento oggettivamente idoneo a determinare la risoluzione del contratto, a prescindere da qualsiasi indagine circa le sue cause e, quindi, circa la sua addebitabilità o meno alla parte inadempiente”
Norme di riferimento
art. 1456 c.c.
artt. 1357 e 1360 c.c.
Il fatto
In estrema sintesi, due società (IFI e G.I.) stipulavano un contratto di vendita della nuda proprietà di un immobile a favore della IFI, sicché la società G.I. era titolare del diritto di usufrutto sul medesimo immobile. A questo proposito, le due si accordavano per la stipula di un contratto di rendita vitalizia in base al quale la titolare della nuda proprietà doveva corrispondere un certo corrispettivo a favore della società usufruttuaria. Successivamente, IFI decideva di vendere la nuda proprietà ad un’altra società (ILCE), mentre permaneva il contratto di rendita a tra IFI e G.I., in quanto quest’ultima, nonostante fosse intervenuto il passaggio della nuda proprietà, continuava ad essere titolare del diritto di usufrutto. Accade però che IFI ad un certo punto non pagava due rate che avrebbero dovuto essere corrisposte mensilmente. L’accaduto faceva sì che G.I., insoddisfatta, pretendeva la risoluzione del contratto. In applicazione di una clausola contrattuale della rendita, in caso di inadempimento dell’IFI vi erano obblighi restitutori (ossia l’immobile) e il mantenimento delle rate precedente pagate in capo all’G.I. a titolo di caparra penale. Poiché nel frattempo la nuda proprietà era passata in capo all’ILCE, la società G.I. agiva in giudizio non solo per ottenere la risoluzione del contratto tra la stessa e l’IFI, ma altresì per ottenere successivamente, l’inefficacia del passaggio di proprietà tra l’IFI e la ILCE mediante un’azione revocatoria.
Il quesito giuridico
La questione verte sulla corretta interpretazione di una clausola contrattutale, ovverosia se essa possa qualificarsi come clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., oppure come condizione risolutiva ex art. 1357 c.c.
Nota esplicativa
La pronuncia della Suprema corte torna ad affrontare il tema concernente le differenze esistenti tra la clausola risolutiva espressa (art.1456 c.c) e la condizione risolutiva (art. 1353 c.c.) che frequentemente possono formare oggetto di un negozio giuridico. Anche se la questione è già stata più volte affrontata nel passato, permane tutt’oggi qualche incertezza in ordine alla corretta qualificazione di una clausola pattizia la quale, genericamente, può prevedere lo scioglimento di un contratto per effetto dell’avveramento di un determinato evento giuridico futuro. Dunque, anche se non si tratta di una quaestio iuris del tutto sconosciuta, essa non è priva di spunti di riflessione, che peraltro spesso emergono dalle novità della prassi giurisprudenziale.
La clausola risolutiva è una clausola tipica, in quanto prevista espressamente nel codice civile all’art. 1456 c.c. In virtù dell’autonomia privata ai sensi dell’art. 1322 c.c. le parti hanno la facoltà di non avvalersi dei mezzi legali relativi alle ipotesi di inadempimento, a favore di una predeterminazione pattizia. La predetta clausola invero, consente alle parti di prestabilire al momento della stipula del contratto (s’intende sinallagmatico) lo scioglimento dello stesso qualora sopravvenga l’inadempinto di una specifica obbligazione dedotta in contratto da parte di uno dei contraenti. L’inadempimento in relazione ad un’obbligazione determinata rende valida la clausola risolutiva; per converso, qualora essa fosse apposta in merito a qualsivoglia obbligazione contrattuale, risulterebbe una mera clausola di stile e, quindi, essa verrebbe considerata come se non fosse mai stata apposta nel contratto. Le peculiarità dell’istituto in esame hanno un notevole risvolto pratico in quanto, da un lato, derogano alla norma in base alla quale la risoluzione ha effetto solo se l’inadempimento non è di scarsa importanza (art.1455 c.c.), mentre dall’altro lato la parte che ha subito il pregiudizio deve unicamente, ai fini dell’efficacia della clausola, manifestare la volontà di avvalersene. La prima caratteristica posta in rilievo consiste nel fatto che in tal caso il giudice non eseguirà alcuna indagine circa la gravità del mancato adempimento nell’ottica dell’economia generale del contratto, posto che ciò è già stato preventivamente determinato dalle parti; il potere giudiziale quindi in tal caso è assorbito dall’autonomia privata estrinsecata antecedentemente. Di conseguenza, l’organo giudicante non dovrà pronunciare una sentenza costitutiva, bensì statuire la risoluzione mediante una sentenza dichiarativa. La seconda peculiarità invece, fa sì che la risoluzione non operi automaticamente, dato che è prima necessario che la parte interessata a sciogliersi dal vincolo dichiari, mediante un atto recettizio, la volontà di far cessare il legame contrattuale in quanto l’inadempimento è divenuto per lui intollerabile. Nonostante i presupposti appena esposti siano necessari per l’efficacia della clausola risolutiva espressa, va tenuto presente che le conseguenze della risoluzione normativamente previste valgono anche nel qual caso il contratto preveda la suddetta clausola: al riguardo, si rammenta l’art. 1458 c.c., il quale stabilisce l’effetto retroattivo che opera ex tunc per i contratti ad esecuzione istantanea, ovvero ex nunc per quelli aventi carattere periodico o continuato, nonché la salvezza dei diritti acquisiti dai terzi antecedenti al consolidamento degli effetti risolutori.
Come già affermato prima, il giudice, pur non avendo alcun potere in ordine alla sussistenza della gravità dell’inadempimento, non può dichiarare la risoluzione sul mero dato oggettivo dell’inadempimento: in altre parole l’inadempimento deve essere altresì imputabile al soggetto contraente. Ciò significa che il giudizio non può esimersi dall’addebito, quantomeno colposo del comportamento del soggetto inadempiente. Una siffatta indagine è effettuata alla stregua del canone della buona fede (oggettiva) che la giurisprudenza oramai qualifica principio generale nell’ambito dei contratti, in base al quale ognuno delle conservare oltre che realizzare, in modo proporzionale gli interessi della controparte, in ossequio al disposto costituzionale sancito all’art. 2 della carta fondamentale.
Il carattere almeno colposo della posizione debitoria tale da determinare la crisi del sinallagma è ritenuta dalla giurisprudenza maggioritaria (affermato anche nella sentenza in epigrafe) l’elemento distintivo imprescindibile in merito alla qualificazione della clausola pattizia come risolutiva. Infatti, la condizione risolutiva, per converso, opera a prescindere dall’elemento soggettivo, ovvero sia comporta la caducazione degli effetti del contratto non appena si realizza l’evento incerto e futuro dedotto dalle parti. L’oggetto della condizione è piuttosto eterogeneo: infatti si ritiene ammissibile dedurre non solo la fatti estranei e diversi dall’ambito volitivo delle parti, ma altresì ogni azione umana suscettibile di controllo e di determinazione ad opera delle parti del contratto che si vuole risolvere. E’ stato osservato che nulla osta all’ammissibilità di una simile clausola, posto che non vi è alcuna preclusione normativo in questione. Anche la pronuncia in commento non a caso reitera la medesima concezione appena esposta; tuttavia, nella sentenza in epigrafe vi è una riserva che concerne l’acquisizione medio tempore dei diritti dei terzi che, nell’ipotesi in cui fosse apposta nel contratto una condizione risolutiva, sarebbero definitivamente soccombenti rispetto a colui che ha subito l’inadempimento quale evento dedotto in condizione. Infatti, a differenza della disciplina della risoluzione che mantiene i diritti dei terzi acquisiti a prescindere dall’indagine sulla buona fede di questi ultimi (art. 1458 c. 2 c.c.), la condizione tipicamente intesa travolge ogni altro diritto acquisito sul medesimo bene oggetto del contratto risolto. Essa infatti ha validità erga omnes. Ed è ciò che pare succedere nell’ambito della controversia sottoposta al giudizio della corte: deve essere valutato se la società ILCE perde la nuda proprietà acquisita dalla società IFI che era al contempo obbligata a versare un vitalizio all’usufruttario, nel cui confronti la società IFI si era resa inadempiente. La Corte di cassazione verifica la corretta qualificazione di una clausola inserita nel contratto di rendita vitalizia, la quale offre margini di ambiguità. Tuttavia, mediante un’attenta analisi ragionata del caso concreto, la Cassazione modifica la sentenza del giudice di merito, qualificando la clausola inserita nella rendita come condizione risolutiva e non come clausola risolutiva. In effetti, la Corte osserva che, dall’interpretazione della volontà delle parti non si rileva alcun elemento favorevole alla qualificazione della clausola nell’uno o nell’altro senso e che pertanto, si doveva dedurne la natura sulla base del dato letterale. Nulla quaestio in merito al fatto che la Cassazione ritenga non rilevante da un lato, la possibilità di una sanatoria dell’inadempimento posto che solo la parte pregiudicata dall’inadempimento valuta quando la mancata esecuzione della controprestazione pregiudica i suoi interessi, e dall’altro lato, il fatto che non è stato convenuto pattiziamente nel contratto di rendita, le conseguenze dei diritti dei terzi acquisiti. Infatti, in quest’ultimo caso, in ragione del fatto che la condizione risolutiva opera automaticamente e vale erga omnes senza necessità di alcun adempimento pubblicitario da parte dei contraenti in favore dei terzi, non hanno alcuna necessità di dover disciplinare in via convenzionale tale aspetto. Ma, un dato viene di certo trascurato: l’attrice con il suo ricorso dichiara di aver notificato con lettera raccomandata la volontà di avvalersi della clausola inserita nel contratto di rendita vitalizia; ciò dimostra una volontà delle parti, seppur implicita, di aver inteso la clausola in esame come quella sancito all’art. 1456 c.c.; peraltro l’indagine avrebbe dovuto portare, sulla base dell’interpretazione soggettiva ai sensi dell’art. 1362 c.c., alla constatazione della comune volontà di regolare in via convenzionale la risoluzione del contratto in esame. La soluzione per la clausola risolutiva piuttosto che per la condizione risolutiva prevale per due ordini di ragioni: in primo luogo, la dichiarazione di volersi avvalere della clausola dall’attore appare un elemento pregante, dato che essa è un elemento costitutivo dell’efficacia della clausola risolutiva, la quale segue pedissequamente il susseguirsi di alcuni elementi (inadempimento-imputabilità-dichiarazione); in secondo luogo, dubbi in merito all’ammissibilità della clausola come condizione risolutiva non possono essere suffragati dalla mera considerazione che le parti hanno il diritto di autoregolare i propri interessi. Autonomia non significa arbitrarietà: ogni clausola pattizia contraria alle norme imperative è assolutamente nulla. In tal caso, vi è la necessità di capire quali norme in tema di risoluzione sono derogabili dalle parti, centrando il punto cruciale della trattazione: è possibile derogare alla disciplina che tutela dei terzi titolari del diritto acquisito in via derivata dal contratto risolto? Mediante una clausola simile, appare che non si possa derogare a tali norme che si riferiscono a soggetti estranei al rapporto contrattuale che, in ogni caso e salvo casi eccezionali, deve estrinsecare i suoi effetti solo tra le parti, per effetto del principio di relatività in materia contrattuale. Per quanto i dubbi persistono, una cosa è certa: la valutazione del giudice dovrebbe indirizzarsi in merito alla condotta tenuta dal terzo e dal suo dante causa; in altre parole, sarebbe opportuna indagare in merito alla buona fede del terzo oppure all’intento fraudolento in consilium fraudis con la controparte al fine di pregiudicare, mediante l’inadempimento senza perdere il bene, il soggetto parte del contratto che successivamente viene risolto.
Pronunce conformi e/o difformi
Cassazione civile sez. II, 24 giugno 2008, n. 17181; Cassazione civile sez II, 15 novembre 2006, n. 24299; Cassazione civile sez. II 3 luglio 2000 n. 8881; Cassazione civile sez. II 26 novembre 1994 n 10102. Cassazione civile Sez. III, 31 agosto 2009, n. 18920.
Dottrina
MARTONE, Condizione risolutiva d’inadempimento, in Nuova giur. civ, 2008, II, p. 71 ss.;
LENZI, Condizione, autonomia privata e funzione di autotutela: l’adempimento dedotto in condizione, Giuffrè, 1996.
NATOLI, Condizione risolutiva espressa e rapporto enfiteutico, in Foro it., 1944-46, I, p. 570 ss.; ROMOLI, Sul rapporto tra clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva di adempimento, in Riv. notar., 2007, p. 1208 ss.;
Sentenza
FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17-9-2002 la società ILCE – Impresa Lavori Costruzioni Edilizie assumeva di avere acquistato con atto pubblico del 15-3-1991 dall’IFI – Istituto Finanziario Italiano, e interamente pagato, la nuda proprietà di un appartamento sito in (OMISSIS), a sua volta pervenuta, mediante contratto di vitalizio, all’IFI da G.I., la quale si era riservata il diritto di usufrutto vita natural durante. L’attrice deduceva che l’IFI, dal mese di luglio 1992, era rimasta inadempiente all’obbligo di pagamento del pattuito vitalizio mensile, ed era stata sottoposta ad amministrazione controllata con provvedimento del Tribunale di Roma del 30-7-1992. Ciò posto, l’ILCE conveniva dinanzi al Tribunale di Roma G.I. e l’IFI, per sentir dichiarare che l’attrice nulla era tenuta a corrispondere alla G. in virtù del contratto di vitalizio stipulato tra le convenute, al quale essa doveva ritenersi estranea.
Con atto di citazione del 30-10-2002 e 2-11-2002, G.I. conveniva a sua volta in giudizio le società IFI e ILCE, sostenendo:
che con scrittura privata del 31-7-1989 aveva alienato all’IFI la nuda proprietà dell’appartamento sito in (OMISSIS), accettando, in luogo del corrispettivo immediato, un vitalizio, con espressa previsione, alla clausola contrattuale n. 6, della risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive della rendita vitalizia, del riacquisto del diritto di nuda proprietà e del diritto a trattenere la rendita già percepita a titolo di penale; che, intervenuta successivamente la compravendita della nuda proprietà tra TIFI e l’ILCE, senza che quest’ultima si accollasse l’obbligo di corrispondere la rendita vitalizia posta a carico dell’IFI, e verificatosi l’inadempimento di quest’ultima società all’obbligo di versare il vitalizio, l’istante aveva tempestivamente agito, ai fini della risoluzione del contratto stipulato con TIFI, comunicando di volersi valere della suddetta clausola risolutiva, mediante raccomandata con avviso di ricevimento dell’11-9-2002; che l’azione intrapresa subito dopo nei suoi confronti dall’ILCE, aveva lo scopo di preordinare un ostacolo all’esercizio dell’azione revocatoria volta ad ottenere la declaratoria d’inefficacia della compravendita avvenuta tra l’IFI e l’ILCE. Tanto premesso, la G. chiedeva che il Tribunale di Roma dichiarasse l’inefficacia nei suoi confronti della compravendita del 15-3-1991 tra l’IFI e l’ILCE, ex art. 2901 c.c., e la risoluzione del contratto di compravendita del 31-7-1989 tra essa attrice e l’IFI, con i conseguenti effetti restitutori e risarcitori e condanna di entrambe le società al risarcimento danni ex art. 2043 c.c..
A seguito della riunione dei due giudizi e della loro riassunzione nei confronti del Fallimento dell’IFI, con sentenza del 23-4-2002 il Tribunale di Roma dichiarava l’insussistenza dell’obbligo di pagamento del vitalizio in favore della G. da parte dell’ILCE, già divenuta IMPREPAR s.p.a.; dichiarava l’improcedibilità di tutte le domande rivolte dalla G. nei confronti del Fallimento IFI, dovendo le stesse essere proposte in sede concorsuale; rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dalla G. nei confronti dell’ILCE. Con sentenza depositata il 25-1-2007 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dalla G., ritenuta la procedibilità della domanda di risoluzione del contratto di vitalizio proposta dalla G., rigettava tale domanda nel merito; dichiarava inammissibili tutti gli altri motivi di appello. In motivazione, in particolare, la Corte territoriale, nel premettere che l’art. 6 del contratto di vitalizio configurava una clausola risolutiva espressa e non una condizione risolutiva, rilevava che non sussistevano profili di colpevolezza a carico dell’IFI in ordine al mancato tempestivo pagamento della rendita, in quanto tale società si era trovata nell’impossibilità di adempiere in forza del disposto della L. Fall., art. 188, che, in relazione ai richiamati L. Fall., artt. 167 e 168, è ostativo a qualsiasi pagamento anche dei debiti preesistenti al di fuori della procedura concorsuale.
La G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, sulla base di due motivi.
La IMPREPAR-Impregilo Partecipazioni s.p.a. in liquidazione ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico motivo.
In prossimità dell’udienza la G. ha depositato una memoria.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In via preliminare deve procedersi alla riunione dei due ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
2) Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1357, 1360, 1362, 1456 e 1458 c.c., nonchè l’omessa ed illogica motivazione, in relazione all’affermazione della Corte di Appello, secondo cui l’art. 6 del contratto di compravendita stipulato il 31-7-1989 tra la G. e la società IFI integra una clausola risolutiva espressa. Sostiene, in particolare, che la clausola contrattuale in questione, prevedendo la risoluzione del contratto ed il riacquisto della nuda proprietà in capo alla venditrice in caso di mancato pagamento, per qualsiasi motivo, di almeno due mensilità consecutive della rendita decorso inutilmente il termine del giorno venti del mese previsto per la seconda mensilità, deve necessariamente intendersi come condizione risolutiva; con la conseguenza che il suo avveramento comporta il venir meno ex tunc del diritto acquistato, rendendo inefficaci, ai sensi dell’art. 1357 c.c., tutti gli eventuali atti di trasferimento medio tempore intervenuti.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., in relazione alla L. Fall., art. 188 nella vecchia formulazione.
Sostiene che la sottoposizione dell’IFI ad amministrazione controllata non faceva venir meno l’obbligo del debitore di adempiere le proprie prestazioni, e che, pertanto, il giudice del gravame ha errato nel ritenere che l’inadempimento dell’IFI non fosse colpevole.
3) Il primo motivo è fondato.
La Corte di Appello ha dato atto, in punto di fatto, che l’art. 6 del vitalizio stipulato il 31-7-1989 tra la G. e l’IFI prevede la risoluzione di diritto del contratto, il riacquisito della nuda proprietà dell’immobile da parte della G. e il diritto della stessa a trattenere, a titolo di penale, i ratei mensili di vitazilizio già percepiti, in caso di mancato pagamento di almeno due mensilità consecutive della rendita da parte dell’IFI, per qualsiasi motivo, salva la possibilità per tale società di evitare la risoluzione pagando una somma doppia di quella dovuta entro il termine essenziale e improrogabile di cinque giorni dal ricevimento della richiesta scritta di applicazione della clausola risolutiva da parte della G..
La Corte territoriale si è posta l’interrogativo se la pattuizione in esame configuri una condizione risolutiva o una clausola risolutiva espressa, ed ha optato per la seconda soluzione. A tale conclusione essa è pervenuta rilevando, da un lato, che la manifestazione negoziale delle parti non offre alcun argomento per far ritenere che le parti abbiano inteso subordinare l’efficacia del contratto ad un comportamento volontario dell’IFI, ed evidenziando, dall’altro, che contro la tesi della condizione risolutiva depongono i seguenti elementi: 1) la previsione della possibilità di una sorta di sanatoria dell’inadempienza; 2) la mancata considerazione, nel contratto di vitalizio, degli aspetti connessi ad un eventuale trasferimento a terzi del diritto di nuda proprietà; 3) l’esame del successivo comportamento deil’IFI, la quale, nello stipulare il contratto di compravendita con l’ILCE, ha espressamente mantenuto a suo carico esclusivo il pagamento del vitalizio, nonchè il fatto che in tale contratto le parti contraenti nulla abbiano previsto per il caso di inadempimento dell’IFI, pur avendo l’ILCE esplicitamente dichiarato di essere edotta di quanto disposto nell’art. 6 del contratto di vitalizio, costituente il titolo immediato di provenienza del suo diritto.
E’ noto che, in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg. (tra le tante v. Cass. 28-5-2001, n. 7242; Cass. 20-9-2002 n. 13745; Cass. 25-2-2004 n. 3772; Cass. 9-9-2004 n. 18134). E’ pacifico, inoltre, che, in tema di interpretazione dei contratti, pur dovendosi ricercare, ai sensi dell’art. 1362 c.c., la comune intenzione delle parti al di là del senso letterale delle parole, l’elemento letterale rappresenta l’imprescindibile dato di partenza dell’indagine ermeneutica (v.
Cass. 28-8-2007 n. 18180; Cass. 29-7-2004 n. 14496; Cass. 2-8-2002 n. 11609).
Nella specie, la Corte di Appello non si è attenuta a tale canone interpretativo fondamentale, ed è altresì incorsa nel vizio di insufficiente motivazione, in quanto, pur avendo riportato nella sentenza impugnata il testo dell’art. 6 del contratto di vitalizio, ha omesso ogni valutazione in ordine all’espressione “per qualsiasi motivo”, che assume particolare rilevanza nell’indagine volta a stabilire se le parti, con la clausola in esame, abbiano inteso prevedere una clausola risolutiva espressa o una condizione risolutiva.
E invero, questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che la risoluzione di diritto del contratto conseguente all’applicazione di una clausola risolutiva espressa postula non soltanto la sussistenza, ma anche l’imputabilità dell’inadempimento, in quanto la pattuizione di tale modalità di scioglimento dal contratto, pur eliminando ogni necessità di indagine in ordine all’importanza dell’inadempimento, non incide, per converso, sugli altri principi regolatori dell’istituto della risoluzione, nè, in particolare, configura un’ipotesi di responsabilità senza colpa; onde, difettando il requisito della colpevolezza dell’inadempimento, la risoluzione non si verifica nè, di conseguenza, può essere legittimamente pronunciata (Cass. 6-2-2007 n. 2553; Cass. 5-8-2002 n. 11717; Cass. 14-7-2000 n. 9356).
Se, dunque, la clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del fatto oggettivo dell’inadempimento, essendo a tal fine necessario l’accertamento dell’imputabilità dell’inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa, la Corte di Appello avrebbe dovuto quanto meno porsi il problema di come potesse ritenersi compatibile con la natura e funzione di una simile clausola la previsione, contenuta nell’articolo 6, della risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato pagamento, “per qualsiasi motivo”, da parte dell’IFI, di almeno due mensilità consecutive della rendita. Una simile disposizione pattizia, infatti, nel ricollegare l’effetto risolutivo del contratto al fatto obiettivo del mancato pagamento, a prescindere da qualsiasi indagine circa le ragioni che abbiano potuto determinarlo e, quindi, circa l’imputabilità o meno dell’inadempimento alla debitrice, sembra mal conciliarsi con la volontà di dar vita ad una clausola risolutiva ex art. 1456 c.c., armonizzandosi invece con la previsione dell’inadempimento dell’IFI come condizione risolutiva.
Si rammenta, al riguardo, che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, in virtù del principio generale di autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c., i contraenti possono validamente prevedere come evento condizionante, tanto in senso sospensivo che risolutivo dell’efficacia del contratto, l’inadempimento di una delle obbligazioni principali del contratto stesso; e che, pertanto, non configura una illegittima condizione meramente potestativa la pattuizione che fa dipendere dal comportamento – adempiente o meno – della parte l’effetto risolutivo del negozio (v. Cass. 21-4-2010 n. 9504; Cass. 5-11-2006 n. 24299;
Cass. 24-11-2003 n. 17859; Cass. 12-10-1993 n. 10074; Cass. 8-8-1990 n. 8051). Nell’ipotesi considerata l’inadempimento, una volta verificatosi, assume il rilievo di un mero fatto storico che comporta l’effetto risolutivo, indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla sua imputabilità ad un comportamento colposo del contraente (v. Cass. 21-4-2010 n. 9504; Cass. 15-11-2006 n. 24299).
E’ ben evidente, pertanto, il discrimine tra clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva che preveda un inadempimento quale evento condizionante in senso risolutivo l’efficacia del contratto, dovendosi nel primo caso necessariamente valutare l’imputabilità dell’inadempimento, che invece, nel secondo caso, va visto come evento oggettivamente idoneo a determinare la risoluzione del contratto, a prescindere da qualsiasi indagine circa le sue cause e, quindi, circa la sua addebitabilità o meno alla parte inadempiente.
Di conseguenza, l’aver ritenuto che l’art. 6 del vitalizio integri una clausola risolutiva espressa, ignorando del tutto la previsione contrattuale dell’irrilevanza di ogni indagine intesa a stabilire l’imputabilità dell’inadempimento, configura i dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione.
La decisione impugnata, inoltre, risulta priva di un valido supporto logico-giuridico nella parte in cui ha ritenuto ostativa alla qualificazione della clausola contrattuale in questione come condizione risolutiva “la mancata considerazione, da parte dei contraenti, di un eventuale trasferimento a terzi del diritto di nuda proprietà”. Simile affermazione non tiene conto dell’effetto retroattivo dell’avveramento della condizione risolutiva, che, a norma degli artt. 1357 e 1360 c.c., opera automaticamente ed erga omnes, travolgendo tutti gli atti dispositivi negoziali che provengano a titolo derivativo dal contratto condizionato. Il fatto, pertanto, che “i contraenti abbiano omesso … di curare gli aspetti di una eventuale successiva circolazione della nuda proprietà dell’immobile”, lungi dal l’apparire, come ritenuto in sentenza, “inverosimile” se rapportato alla stipulazione di una condizione risolutiva, troverebbe una idonea base logica e giuridica proprio nella ipotesi considerata, non avendo le parti alcuna necessità di prevedere convenzionalmente quelli che sono gli effetti giuridici tipici e naturali dell’avveramento della condizione risolutiva, anche in relazione agli eventuali atti di disposizione posti in essere dal titolare del diritto condizionato in pendenza della condizione.
Risulta altresì inconferente sul piano logico ed erroneo sotto il profilo giuridico il riferimento al contenuto del successivo contratto di compravendita della nuda proprietà stipulato dall’IFI con l’ILCE, in quanto, al fine della determinazione della comune intenzione dei contraenti, l’art. 1362 c.c., comma 2, da rilievo al “loro comportamento complessivo”, e non anche, quindi, all’isolato contegno di una sola delle parti, inidoneo a evidenziare il contenuto di un proposito comune (Cass. 5-8-1985 n. 4387; Cass. 18-6-1980 n. 3874; Cass. 28-11-1969 n. 3843).
Di per sè non decisivo al fine di negare la sussistenza di una condizione risolutiva, infine, appare il riferimento operato dal giudice di appello alla “previsione di una sorta di sanatoria dell’inadempienza”.
Si osserva, al riguardo, che le parti, nell’ambito dell’autonomia privata, possono apporre al contratto una condizione sospensiva o risolutiva convenuta nell’interesse esclusivo di uno solo dei contraenti, il quale resta, di conseguenza, libero di avvalersene o di rinunciarvi, sia prima che dopo il non avveramento della stessa, senza possibilità per la controparte di ostacolarne la volontà (Cass. 5-8-2011 n. 17059; Cass. 15-11-2006 n. 24299; Cass. 27-11-1992 n. 12708). Nella specie, pertanto, come è stato evidenziato dalla ricorrente, la possibilità, accordata all’IFI, di evitare la risoluzione pagando una somma doppia di quella dovuta entro cinque giorni dalla richiesta scritta di applicazione della clausola risolutiva da parte della G., non vale di per sè ad escludere il carattere di condizione risolutiva della clausola pattizia in contestazione, apparendo astrattamente compatibile con la previsione di una condizione apposta nell’interesse esclusivo dell’IFI. Il motivo in esame, pertanto, deve essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, la quale, nel procedere a nuovo esame, dovrà motivare in modo adeguato e congruo, attenendosi ai principi di diritto innanzi enunciati e provvedendo altresì al regolamento delle spese del presente grado.
Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.
4) Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato la A. IMPREPAR lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c. Deduce che la Corte di Appello è incorsa nel vizio di ultrapetizione nell’esaminare la domanda nuova, basata sulla esistenza di una condizione risolutiva, proposta in appello dalla G., la quale, in primo grado, aveva posto a fondamento delle sue pretese la clausola risolutiva espressa contenuta nell’art. 6 del contratto.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente incidentale, la Corte di Appello non si è pronunciata su una domanda nuova rispetto a quella proposta in primo grado dall’attrice. Il giudice territoriale, infatti, nel rilevare che la prospettazione della domanda in termini di condizione risolutiva, operata in appello, era ancorata alla medesima clausola contrattuale fatta valere in primo grado, senza comportare l’introduzione di un nuovo tema di indagine, si è correttamente limitato a interpretare la predetta clausola contrattuale ai fini della qualificazione della domanda attrice, alla quale il primo giudice non aveva proceduto, avendo emesso una pronuncia di improcedibilità.
Così statuendo, la Corte territoriale non è incorsa nei vizi denunciati dalla controricorrente, non essendo precluso al giudice di appello l’esercizio del potere-dovere di attribuire al rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa da quella data in prime cure con riferimento alla individuazione della “causa petendi”, dovendosi riconoscere a detto giudice il potere-dovere di definire l’esatta natura del rapporto dedotto in giudizio onde precisarne il contenuto e gli effetti, in relazione alle norme applicabili, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell’atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell’ambito delle questioni sottoposte al suo esame (Cass. 29-9-2006 n. 21244;
Cass. 31-3-2006 n. 7620; Cass. 13-8-2004 n. 15764).
Il ricorso incidentale, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2012.