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Corte di Cassazione, Sezione Unite, Sentenza 01/10/2020, n. 27326

Leonardo Ercoli

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a dirimere, con la sentenza in commento, la già ampiamente dibattuta questione relativa alla corretta interpretazione del concetto di ‘abuso di autorità’ di cui all’art. 609-bis, co.1 c.p. In particolare, la quaestio rimessa alla Sezioni Unite si sostanzia nel capire «se, in tema di violenza sessuale, l’abuso di autorità di cui all’art. 609 bis c.p. comma 1, presupponga nell’agente una posizione autoritaria di tipo formale e pubblicistico o, invece, possa riferirsi anche a poteri di supremazia di natura privata di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o subiresti sessuali». Trattasi, dunque, di una delle condotte alternative alla minaccia e alla violenza, tipizzate dal legislatore, necessarie al fine della configurazione del reato di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis co.1 c.p.

Orbene, in via del tutto preliminare, è d’uopo operare talune precisazioni di carattere generale in ordine alla normativa di riferimento e, dunque, al reato di violenza sessuale, giacché fulcro dell’esito interpretativo a cui sono pervenute le Sezioni Unite. Come noto, infatti, la riforma attuata con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, ha determinato un significativo quanto rilevante mutamento di prospettiva circa il bene giuridico tutelato dalle norme che incriminano la violenza sessuale, non più volte a preservare e tutelare la moralità pubblica quanto la libertà individuale in ambito sessuale. La summenzionata legge ha, dunque, rappresentato un punto di svolta sancendo, sotto il profilo normativo, evoluzioni già da tempo invocate. Il reato di violenza sessuale si configura quale reato comune giacché soggetto attivo può essere ‘chiunque’ costringa taluno a compiere o subire atti sessuali mediante violenza, minaccia o abuso di autorità. Si tratta, perciò, di un reato di danno, senza evento, e costituisce un dolo generico che si consuma al momento della verificazione dell’atto sessuale ed è punito con la reclusione da sei a dodici anni[1]. Sotto il profilo oggettivo, la fattispecie incriminatrice in commento prevede due differenti tipologie di condotta: la cd. violenza per costrizione di cui al co.1, che si realizza mediante violenza, minaccia o abuso di autorità e la cd. violenza per induzione di cui al co.2, in cui il disvalore della condotta risiede nell’abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto.

Ciò posto, al fine di comprendere compiutamente i ragionamenti interpretativi operati dalle Sezioni Unite per dirimere la questione ad essa demandata, giova senz’altro analizzare, seppur brevemente, i fatti occorsi. In particolare, la vicenda trae origine dalla sentenza emessa, a seguito di giudizio abbreviato condizionato, dal G.U.P. del Tribunale di Enna con cui veniva affermata la penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di cui agli artt. 81, co.2 e 609-quater co.4 c.p.[2], per avere lo stesso, in esecuzione del medesimo disegno criminoso e in qualità di insegnante privato di inglese e, dunque, con abuso di autorità, costretto due sue alunne minori di quattordici anni, a subire ed a compiere atti sessuali su di lui.

La Corte di Appello di Caltanissetta, a seguito dell’accoglimento dell’impugnazione proposta dal Procuratore e dalle parti civili, riformava seppur parzialmente la sentenza resa in primo grado, riqualificando i fatti nei termini indicati nell’originaria imputazione (art. 81 co. 2, 609-bis, 609-ter n. 1 c.p.), e rideterminando in aumento il trattamento sanzionatorio.

Avverso la suddetta pronuncia l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorreva in cassazione lamentando l’erronea applicazione di legge. Più in particolare, secondo la ricostruzione operata dalla difesa dell’insegnante, la qualificazione dei fatti che avrebbe dovuto ritenersi corretta era quella operata dal giudice di prime cure, secondo il quale a configurarsi era l’ipotesi di atti sessuali con minorenni di cui all’art. 609-quater c.p. A sostegno di tale tesi difensiva, adduceva sei motivi di ricorso. Con il primo, l’imputato adduceva problematiche attinenti a questioni di diritto intertemporale; con il secondo ed il terzo motivo, invece, sollevava questioni meramente processuali; con il quinto lamentava l’insussistenza di considerazioni alternative della vicenda da parte della Corte di Appello, mentre con il sesto motivo lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti. Di notevole pregio – per quanto qui rileva – è il quarto motivo di ricorso con cui la difesa lamentava la violazione degli artt. 609-bis e 609-quater c.p., non essendosi la Corte di Appello di Caltanissetta – parimenti al giudice di prime cure – conformata all’orientamento interpretativo di legittimità per cui l’abuso di autorità di cui all’art. 609-bis co. 1 c.p. presupporrebbe nell’agente una posizione autoritaria di tipo formale e pubblicistico, in difetto della quale a trovare applicazione deve essere la differente ipotesi delittuosa di cui all’art. 609-quater c.p.

Il ricorso veniva, dunque, assegnato alla Terza Sezione penale, che, riconosciuta l’esistenza di un contrasto interpretativo, rimetteva – nei termini di cui si è già detto – la questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con ordinanza n. 2888 del 2020 all’interno della quale venivano richiamati due indirizzi giurisprudenziali contrastanti relativi alla definizione del concetto di ‘abuso di autorità’ ai sensi dell’art. 609-bis co.1 c.p. Secondo il primo dei summenzionati orientamenti giurisprudenziali, l’abuso di autorità in parola presuppone nell’agente una posizione autoritaria di tipo formale e pubblicistico, in assenza della quale a trovare applicazione deve essere la differente ipotesi dell’art. 609-quater c.p., mentre per il secondo, ‘l’abuso di autorità’ – da intendersi quale modalità di consumazione del reato – verrebbe a configurarsi ogni qualvolta in cui si registra un potere di supremazia, anche di natura privatistica, di cui il soggetto agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere e/o subire determinati atti di natura sessuale.

Orbene, sulla scorta di quanto testé esposto, si evince dal testo della sentenza in esame come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, prima di addentrarsi nella specifica risoluzione della questione controversa, hanno ritenuto di fondamentale importanza ripercorrere l’iter giurisprudenziale che negli anni ha portato alla formazione dei due differenti indirizzi giurisprudenziali in esame. Il primo degli orientamenti suesposti – venutosi a creare a seguito della sentenza delle Sezioni Unite del 31/05/2000, n. 13[3] fondava il suo convincimento sulla scorta di valutazioni di carattere tanto storico quanto sistematico. Sotto il profilo storico, il concetto di abuso di autorità veniva ricollegato alla nozione di pubblico ufficiale di cui all’art. 520 c.p.[4], individuando la forza di coercizione quale conseguenza della “strumentalizzazione dei poteri di supremazia” e, quindi, quale conseguenza diretta dell’esercizio distorto (rectius: abuso) dei poteri esercitati dal titolare della posizione sovraordinata. Sul punto, l’orientamento in esame riteneva di notevole rilevanza il rapporto intercorrente tra l’art. 609-bis c.p. e le fattispecie previgenti, da quest’ultimo abrogate a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 66/1999; a rilevare era, dunque, la circostanza per cui il legislatore con l’art. 609-bis co.1, c.p.  – abrogativo del previgente sistema dei delitti contro la libertà sessuale di cui agli artt. 519,520 e 521 c.p. – avesse inteso far coincidere l’abuso di autorità di cui all’art. 609-bis c.p. con l’abuso della qualità di pubblico ufficiale precedentemente già contemplato dall’art. 520 c.p. Sul punto – rilevano successivamente le Sezioni Unite – la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 32513 del 19/06/2002 ha inteso differenziare la posizione autoritativa di cui all’art. 609-bis co. 1 c.p.  non solo dall’ipotesi di cui all’art. 609-bis co. 2, n. 1 c.p., intesa quale fattispecie contraddistinta dall’induzione all’atto sessuale di persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica ma anche dall’ipotesi di cui all’art. 609-quater co. 1, n. 2 c.p., intesa, invece, come fattispecie in cui ad assumere rilevanza è il rapporto sussistente fra il minore infra-sedicenne e l’ascendente o altri soggetti in rapporto qualificato con la persona offesa[5]. In tal senso, secondo il ragionamento operato dagli Ermellini nella sentenza richiamata dalle Sezioni Unite, l’elemento di discrimen fra le due fattispecie doveva essere ravvisato nella circostanza per cui, mentre nell’ipotesi di abuso di autorità, l’elemento della costrizione assurge ad elemento fondante, non può dirsi altrettanto né nell’ipotesi di cui all’art. 609-bis c.p., laddove si riscontra un consenso viziato dalle condizioni di inferiorità della vittima, né nell’ipotesi di cui all’art. 609-quater co. 1, n. 2 c.p. laddove, pur sussistendo il consenso da parte del minore, questo risulterebbe in ogni caso invalido a causa del rapporto sussistente con l’autore del reato. Ma come anticipato, alle argomentazioni di carattere storico l’orientamento in esame, ha affiancato quelle di carattere sistematico. Invero, sul punto, le Sezioni Unite si sono soffermate nell’analizzare la sentenza n. 2283 del 2007 con la quale gli Ermellini, dopo aver dato atto dell’entrata in vigore della legge 6 febbraio 2006, n. 38[6] con cui è stato inserito il secondo comma dell’art. 609-quater c.p. – che punisce l’ipotesi di atti sessuali con minorenni che sia residuale all’ipotesi dell’art. 609-bis co.1,  hanno osservato come l’estensione dell’abuso di autorità anche alle ipotesi di poteri di natura privatistica farebbe venir meno la possibilità di distinguere l’ipotesi di reato di rapporto sessuale con abuso di potere di cui all’art. 609-bis c.p., co. 1 c.p. dall’ipotesi di rapporto sessuale con abuso di potere parentale o tutorio previsto ex art. 609-quater co.2, c.p., spiegando, dunque, che la sola interpretazione idonea a tutelare la coerenza normativa è quella che attribuisce carattere pubblicistico all’autorità considerata dalla prima delle richiamate disposizioni (art. 609-bis co.1, c.p.) e carattere privatistico a quella considerata dalla seconda (art. 609-quater co.2, c.p.). La medesima Corte nella sentenza del 2007, ha inoltre precisato che «intendendo come autorità ogni posizione sovraordinata pubblicistica o privatistica, l’art. 609 quater co. 2 c.p. resterebbe praticamente privo di effetti, poiché presuppone espressamente l’inapplicabilità delle ipotesi previste ai sensi dell’art. 609 bis c.p., tra le quali rientra anche quella degli atti sessuali commessi con abuso di autorità»[7]. Infine, si legge nella sentenza a Sezioni Unite qui in commento, la giurisprudenza successiva, pur ribadendo il carattere formale e pubblicistico della natura autoritativa dell’agente, ha comunque puntualizzato che l’abuso di autorità consiste nella  «strumentalizzazione del proprio potere, realizzato mediante una subordinazione psicologica tale per cui la vittima viene costretta al rapporto sessuale, risolvendosi in una vera e propria costrizione che non può essere desunta in via meramente presuntiva sulla base della posizione autoritativa ricoperta dal soggetto agente»[8].

Il secondo degli orientamenti in esame, invece – sempre sulla scorta di argomentazioni tanto storiche quanto di natura sistematica – estende il concetto di abuso di autorità ad ogni potere di supremazia, anche privato, di cui il soggetto agente abusi al fine di costringere la vittima a compiere e/o subire atti sessuali[9]. In particolare, se nella sentenza n. 2119 del 2008, veniva affermato – nel caso di specie – che la convivenza dell’imputato con la madre del minore fosse un valido presupposto dell’abuso di autorità, senza necessità che fosse stato manifestato un esplicito dissenso; nella successiva sentenza n. 23873 del 2009, la Corte – discostandosi dall’orientamento giurisprudenziale consolidato – faceva rientrare nel concetto di abuso di autorità qualsiasi forma di strumentalizzazione del rapporto di supremazia, senza operare distinzione alcuna tra autorità pubblica e privata ed utilizzando come misura di riferimento la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p. Il punto di raffronto tra le due succitate sentenze, è ravvisabile nella pronuncia n. 19419 del 2012 che – nell’analizzare un caso di abuso di autorità connotato da uno stato di soggezione e di supremazia perpetrato dall’imputato a danno della di lui cognata in una situazione di particolare degrado famigliare – è giunta a definire la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n.11 c.p. quale circostanza riferibile indifferentemente all’abuso di autorità o di relazioni domestiche, di ufficio, di prestazioni d’opera, di coabitazione o di ospitalità e, dunque, riferibile tanto all’autorità pubblica quanto a quella privata. La medesima pronuncia, ha poi posto in rilievo anche un aspetto di natura storico evidenziando come dal raffronto con l’abrogato art. 520 c.p. e l’attuale art. 609-bis c.p. ad emergere è il mancato riferimento di quest’ultima disposizione alla natura pubblica delle funzioni. L’insussistenza del suddetto richiamo determina dunque – ad avviso della Corte – non già un’omissione involontaria del legislatore, quanto piuttosto una precisa scelta incriminatrice, volta a sanzionare qualsiasi persona che, dotata di autorità pubblica o privata, abusi della sua posizione per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali. In una successiva pronuncia[10], viene inoltre messo in evidenza, non solo l’utilizzo di una differente terminologia adoperata dal legislatore nella predisposizione delle due fattispecie penali (“abuso di autorità” nell’art. 609-bis e “abuso di poteri” nell’art. 609-quater), ma anche l’elemento di discrimen tra le stesse. Nella specie, il delitto di atti sessuali con minorenne che richiede una più diretta ed effettiva strumentalizzazione della posizione rivestita dall’agente, si contraddistingue per l’assenza di costrizione che è, invece, richiesta per la configurabilità della violenza sessuale. Ne consegue, perciò, che le due ipotesi di reato differenziano l’una dall’altra non ponendosi nessuna interferenza. Peraltro, come ritenuto dalla giurisprudenza richiamata dalla sentenza in commento, la sussistenza di una clausola di riserva nell’art. 609-quater c.p. è di per sé idonea a delimitarne l’ambito di operatività rispetto all’art. 609-bis c.p., così come, l’effetto costrittivo derivante dalla condotta abusiva vale a differenziare il delitto di violenza sessuale da quello di atti sessuali con minorenni, anche sotto il profilo del bene giuridico tutelato dalle norme, giacché quest’ultimo diretto a tutelare l’integrità psico-fisica del minore, diversamente dall’art. 609-bis c.p. posto – come visto – a tutela della libertà individuale dello stesso[11].

Richiamati, dunque, i due orientamenti giurisprudenziali contrastanti, le Sezioni Unite – ai fini della risoluzione della questione a loro sottoposta – si concentrano anzitutto sull’esatta portata del significato della locuzione abuso di autorità per poi passare – una volta accolto il secondo degli orientamenti richiamati – a chiarire se l’autorità “privata” vada intesa solo come quella che deriva ex lege, o anche un’autorità di tipo fattuale comunque determinatasi.

In primo luogo, le Sezioni Unite affrontano l’effetto coattivo derivante dalle condotte scritte dai co.1 e 2 dell’art. 609-bis c.p. rilevando, in particolare, come solamente nella violenza sessuale c.d. costrittiva (co.1) il soggetto passivo integra o, comunque, subisce un evento non voluto giacché ne viene elisa o compromessa la capacità di azione e di reazione coartandone la capacità di autodeterminazione, mentre, nella violenza sessuale c.d. induttiva (co.2) il soggetto agente persuade la persona offesa affinché questa sottostia ad atti che, diversamente, non avrebbe compiuto ovvero la persuade affinché li subisca sfruttandone le debolezze, pur mantenendo quest’ultima un margine di autodeterminazione che nel primo caso viene meno. Ebbene – rilevano le Sezioni Unite – benché in entrambe le ipotesi l’autore del reato incida sul processo di formazione della volontà della vittima è, comunque, necessario mantenere le suddette ipotesi distinte dal momento che l’abuso di autorità può dirsi configurato solo laddove determini una vera e propria prevaricazione della volontà della persona offesa sotto forma di coercizione e non di mera induzione.  Peraltro, secondo il ragionamento eseguito dal Supremo Consesso a Sezioni Unite, la condizione di sopraffazione in cui versa la vittima del reato, nell’ipotesi di abuso di autorità, consta di una forma di dipendenza materiale o psicologica, ma non anche psichica ovvero di origine patologica in senso stretto, circostanza che consente, dunque, di distinguere l’abuso di autorità dalla minaccia funzionale alla costrizione di cui all’art. 609-bis c.p. concludendo che, benché sottile, la differenziazione delle fattispecie risponde all’esigenza di ampliare l’ambito di operatività dell’art. 609-bis co. 1 c.p., così da ricomprendervi situazioni non riconducibili alla violenza o alla minaccia. Invero, si legge nel testo della sentenza, se la minaccia determina un’efficacia intimidatoria diretta sul soggetto passivo costretto a compiere o subire l’atto sessuale, la coartazione che deriva dall’abuso di autorità è conseguenza della soggezione esistente tra autore e vittima del reato, la quale è determinata dalla strumentalizzazione del potere autoritativo che il primo esercita sul secondo; a siffatta soggezione conseguono, dunque, delle condizioni tali per cui alla vittima non resta altra chance se non quella di  compiere o comunque accettare l’atto sessuale. Sulla scorta delle predette considerazioni, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, giungono ad affermare che «non si ravvisano ragioni utili per uniformarsi all’interpretazione giurisprudenziale maggiormente restrittiva del concetto di abuso di autorità». Dirimente, sul punto, per le Sezioni Unite è parsa la già citata pronuncia n. 13 del 2000, sulla base della quale la Suprema Corte è giunta ad affermare l’irrilevanza delle norme penali abrogate dalla l. n. 66/1996. In particolare, secondo le Sezioni Unite, la sistemazione del delitto di violenza sessuale tra i reati posti a tutela della libertà personale e la sua natura di reato comune, rappresentano elementi idonei a ritenere come l’intento del legislatore di fosse quello di ampliare l’ambito di operatività della fattispecie, affrancando l’art. 609-bis c.p. dai riferimenti alla figura del pubblico ufficiale di cui all’abrogato art. 520 c.p. In tal senso viene, infatti, evidenziato come tutte le volte in cui il legislatore abbia inteso riferirsi a soggetti che rivestono una posizione autoritativa di natura formale lo abbia fatto in modo chiaro, puntuale e diretto, diversamente da quanto accaduto con altre disposizioni in cui ha inteso il concetto di abuso di autorità in senso più ampio, comprendendo in esso anche posizioni di preminenza o supremazia non necessariamente di natura pubblicistica. Ad avallare tale irrilevanza, concorre peraltro – ad avviso della Suprema Corte – non solo la sussistenza della clausola di riserva e la differente formulazione che si riferisce non all’abuso di autorità quanto all’abuso di poteri, ma anche la differente configurazione della condotta sanzionatoria che non richiede la costrizione del minoreritenuto in ogni caso incapace di esprimere un valevole consenso stante l’età o il rapporto che lo lega al soggetto attivo, tant’è che viene affermato in sentenza «il bene giuridico tutelato dalla norma non è costituito dalla libertà di autodeterminazione del minore bensì la sua integrità psico-fisica nella prospettiva di un corretto sviluppo della propria sessualità»[12]. Siffatte considerazioni – aggiunge la Corte – trovano conferma nella circostanza secondo cui l’autorità ha natura relazionale e presuppone un rapporto tra più soggetti, contraddistinto dal fatto che, il soggetto che riconosce l’autorità di chi la esercita subisce gli atti che ne derivano, restandone del tutto inerme. Cosicché, affermano i giudici, «[…] non può validamente sostenersi che il riconoscimento dell’autorità debba avere esclusivamente natura formale e pubblicistica» anche perchése così fosse verrebbe a crearsi non solo un netto contrasto con la palese volontà del legislatore di garantire ed apprestare maggiore tutela alla libertà sessuale, ma anche un’esclusione dell’applicazione del delitto previsto e punito ex art. 609-bis co. 1 c.p. in situazioni scaturenti da rapporti di natura privatistica o di mero fatto (si pensi ad esempio ai rapporti di lavoro dipendente). Di talché – conclude ancora la Suprema Corte – offrendo pregio alla tesi più restrittiva, la conseguenza sarebbe quella per cui la prevaricazione esercitata dal soggetto agente sulla persona offesa sarebbe penalmente rilevante solamente nel caso in cui la condotta del soggetto agente fosse riconducibile alla minaccia o all’abuso delle condizioni di inferiorità psichica, restandone estromessa qualora il compimento dell’atto sessuale con soggetto non consenziente accada in difetto dei presupposti contrassegnanti le suddette forme di coartazione o induzione. Dalla suddetta ricostruzione i giudici della Suprema Corte a Sezioni Unite fanno derivare anche la risposta al secondo quesito ovverosia quello relativo alla situazione, tanto legislativa quanto fattuale, da cui possa o meno discendere la posizione autoritativa di stampo privatistico. Detto in altri termini, la Corte ha spostato l’oggetto della sua disamina sulla natura dell’autorità privata, offrendo una valida risposta al quesito relativo al se l’autorità “privata” sia solo quella che deriva dalla legge o anche quella derivante da un’autorità di fatto. La conclusione a cui è pervenuta la Corte avvalla la seconda delle suddette valutazioni giacché la condotta prevista ex art. 609-bis c.p. ben può scaturire da una situazione fattuale, posto che – sempre secondo le Sezioni Unite in esame – «se ciò che rileva è la coartazione della volontà della vittima, posta in essere da una posizione di preminenza, la specifica qualità del soggetto agente resta in secondo piano rispetto alla strumentalizzazione di tale posizione, quale ne sia l’origine». D’altro canto, si legge nel corpo della sentenza resa a Sezioni Unite, il riconoscimento della validità dell’interpretazione più ampia del concetto di abuso di autorità non solo non incide sul principio di tipicità ma si presenta in modo del tutto coerente con i fini perseguiti dalla normativa attualmente in vigore, dal momento che il legislatore con la legge n. 66/1996 ha inteso assicurare una più ampia tutela a tutti coloro che vengono persuasi o costretti a compiere e/o a subire atti sessuali. Sotto il profilo degli oneri probatori, precisano poi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affinché possa essere ritenuto configurato il reato se da un lato risulta indispensabile che l’esistenza oggettiva del rapporto autoritario venga dimostrata in modo chiaro e cioè attraverso un’analisi concreta della dinamica dei fatti idonea a mostrare un rapporto di dipendenza concretamente sussistente tra l’agente e la vittima del reato, dall’altro, altresì indispensabile risulta essere la dimostrazione concreta dell’utilizzazione del potere, tenuto conto del nesso esistente tra l’abuso di autorità e le conseguenze sulla capacità di autodeterminazione della persona offesa, dal momento che una condotta, laddove estrinsecabile attraverso modalità differenti, rientrerebbe necessariamente nell’ipotesi della minaccia o dell’induzione. In altri termini, quindi, ai fini della sussistenza del reato è necessario provare «non soltanto l’esistenza di un rapporto di un’autorità tra autore del reato e vittima, diverso dalla mera costrizione fisica e dalle ipotesi di minaccia ed induzione, ma anche che di tale posizione di supremazia l’agente abbia abusato al fine di costringere la persona offesa a compiere o subire un atto sessuale al quale non avrebbe in altro contesto consentito, dovendosi dunque escludere la possibilità di desumere la costruzione in via meramente presuntiva sulla base della posizione autoritativa del soggetto agente». Tale ricostruzione, evidenzia infine la Corte, consente di offrire rilevanza, ai fini della configurabilità del reato, alla valenza coercitiva dell’abuso di autorità sia nel caso in cui la posizione di preminenza dell’agente venga meno, perdurando in ogni caso una condizione di soggezione psicologica derivante dall’autorità da questi già esercitata, sia nella differente ipotesi di relazione di dipendenza indiretta tra autore e vittima del reato, nel qual caso in cui il soggetto agente, abusando della sua posizione di autorità, concorre con un terzo che compie materialmente l’atto non voluto dalla persona offesa.

Alla stregua di quanto precede, il Supremo Consesso nella sua formazione più autorevole ha concluso enunciando il principio diritto per cui L’abuso di autorità cui si riferisce l’art. 609 bis comma primo, cod. pen. presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali”, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite avendo, nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, avendo rilevato il carattere di supremazia ricoperto dall’insegnante privato, rispetto a quella delle sue allieve, e avendo dato atto di come dalle risultanze processuali fossero emersi «dati fattuali significativi della costrizione esercitata sulle allieve e la stretta connessione con la strumentalizzazione del ruolo di docente».


[1] Si noti che, la cornice edittale della pena è stata di recente modificata ad opera dell’art. 13, co. 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69.

[2] Riqualificando l’originaria imputazione, riferita agli artt. 81 co. 2, 609 bis, 609 ter n. 1 c.p. Più in particolare, si legge nel corpus della sentenza, il giudice di prime cure, ritenendo l’insegnante privato escluso dall’ambito di applicazione delle disposizioni normative originariamente contestate, ha qualificato il fatto in termini di lieve entità, valutando come modesto il grado di violenza ed offensività insito nei comportamenti accertati (si veda. § 2, pag. 2 della sentenza in esame)

[3] Cfr. Cass. pen., Sez. Un., sent. 31/05/2000, n. 13 nella quale veniva affermato, in via incidentale, che l’abuso di autorità di cui all’art. 609-bis co. 1 c.p. presupponeva nell’agente una posizione autoritaria di tipo formale e pubblicistico, in quanto l’art. 609-bis aveva sostituito il precedente art. 520, che già contemplava l’abuso della qualità di pubblico ufficiale. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la configurabilità dell’abuso di autorità in un’ipotesi in cui l’agente aveva compiuto atti sessuali con un minore degli anni sedici che gli era stato affidato, nella sua qualità di insegnante privato, per ragioni di istruzione ed educazione ed ha conseguentemente ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva qualificato il fatto come atti sessuali con minorenne – art. 609-quater c.p. – anziché come violenza sessuale – art. 609-bis c.p.).

[4] L’articolo – abrogato dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66 – recitava: “Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragioni del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette”.

[5] Cfr. Cass. pen., Sez. III, 19/06/2002, n. 32513.

[6] L. 6 febbraio 2006, n. 38 rubricata “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet” in Gazz. Uff. del 15 febbraio 2006, n. 38.

[7] Cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. del 24/01/2007, n. 2283.

[8] Sul punto si vedano, Cass. pen, Sez. III, sent. del 11/10/2011, n. 2681 – dep. 2012; Cass. pen., Sez. IV, sent. del 19/01/2012, n. 6982; Cass. pen., Sez. III, sent. del 22/05/2012, n. 36595.

[9] Sul punto si vedano, Cass. pen., Sez. III, sent. del 03/12/2008, n. 2119; Cass. pen, Sez. III, sent. del 08/04/2009, n. 23873; Cass. pen., Sez. III, sent. del 19/04/2012, n. 19419.

[10] Cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. del 30/04/2014, n. 49990. In senso conforme cfr.

[11] In tal senso cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. del 11/04/2018, n. 23205Cass. pen., Sez. III, sent. del 27/5/2010, n. 24258; Cass. pen., Sez. III, sent. del 13/05/2004, n. 29662; Cass. pen., Sez. III, sent. del 25/02/2004, n. 15287.

[12] Cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. del 11/04/2018, n. 23205; Cass. pen., Sez. III, sent. del 27/5/2010, n. 24258; Cass. pen., Sez. III, sent. del 13/05/2004, n. 29662; Cass. pen., Sez. III, sent. del 25/02/2004, n. 15287.

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