Avv. Annunziata Staffieri
A causa dell’emergenza epidemiologica da coronavirus molte imprese sono state costrette a sospendere la propria attività produttiva e conseguentemente a dover presentare alla propria Regione domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga di cui all’art.22 del Decreto-legge “Cura Italia”.
Una delle questioni più dibattute dalla dottrina giuslavoristica è se anche l’imprese artigiane possano o meno beneficiare della Cig in deroga con la causale “emergenza Covid-19”
L’INPS con la circolare n. 47 del 28.03.2020 ha escluso la possibilità per gli artigiani di accedere alla CIG in deroga. L’Istituto, infatti, nella ricordata circolare ha chiarito che le imprese artigiane per poter beneficare degli ammortizzatori sociali dovranno richiedere esclusivamente l’assegno ordinario con la causale “emergenza Covid-19”.
Tale richiesta dovrà però essere presentata esclusivamente al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (FSBA) previsto dall’art. 27 del Dlgs n. 148/2015 e non invece all’INPS.
Ma vi è di più. L’INPS ha precisato che le ditte artigiane potranno accedere a tale ammortizzatore sociale anche qualora non siano in regola con il versamento della contribuzione al fondo FSBA: l’unico dato rilevante per poter beneficiare di tale prestazione è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”
Alla luce di tale circolare l’INPS ha rigettato le istanze per CIG in deroga presentate dalle varie imprese artigiane.
Il Giudice del Lavoro di Viterbo con una recentissima ordinanza dello scorso 1 luglio, accogliendo un ricorso ex art. 700 cpc proposto da una ditta artigiana viterbese che occupa meno di 6 dipendenti, ha dichiarato che spetta all’INPS e non al Fondo bilaterale di solidarietà dell’artigianato il pagamento della CIG in deroga per emergenza epidemiologica Covid-19 autorizzata dalla Regione.
Un’impresa artigiana viterbese operante nel settore grafica-editoria con meno di 6 dipendenti, a causa della sospensione dell’attività per coronavirus ha presentato alla regione Lazio domanda di concessione del trattamento di CIG in deroga di cui all’art. 22 del DL 17 marzo 2020, n.18, per 4 dipendenti, dichiarando di non fruire di CIGO, CIGS, FIS, Fondi di Solidarietà Bilaterale o di altri ammortizzatori sociali.
La Regione Lazio, verificata la regolarità della domanda, con propria determina, emetteva il decreto autorizzatorio trasmettendolo all’INPS per il pagamento, ai sensi del comma 4, comma 22 DL n.18/20.
Tuttavia l’INPS, anziché provvedere al dovuto pagamento in favore dei dipendenti della citata impresa, notificava alla medesima, mediante il cassetto previdenziale, il diniego alla prestazione adducendo la seguente motivazione: “Prestazione a carico del fondo bilaterale di solidarietà dell’artigianato. La azienda ha diritto ad essere autorizzata ad altre prestazioni ordinarie (CIGO e Assegno Ordinario garantito dal Fis o dai fondi di cui all’art. 26,27 e 40 del Dlgs 148/2015) che dovranno essere richieste con causale Covid-19 Nazionale alla propria gestione di appartenenza” (cfr Circolare INPS)”
Avverso tale provvedimento l’impresa artigiana proponeva ricorso ex art. 700 e 669 bis cpc al Tribunale di Viterbo che, con ordinanza del 01 luglio 2020, lo accoglieva dichiarando che il pagamento della CIG in deroga per emergenza epidemiologica da Covid-19 autorizzata dalla Regione spetta all’INPS e non al Fondo di solidarietà per gli artigiani, come invece sostenuto dall’Istituto previdenziale.
Ricordava infatti il Giudice di prime cure viterbese che il comma 4 dell’art. 22 del decreto- legge “Cura Italia” prevede che “I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori”
Alla luce di tali considerazioni e ritenuto sussistente nel caso “de quo” il “periculum in mora”, il Tribunale di Viterbo con la citata ordinanza accoglieva il ricorso ex art. 700 cpc e 669 bis cpc proposto dall’impresa artigiana condannando l’istituto previdenziale al pagamento della CIG in deroga per emergenza epidemiologica COVID-19 in favore dei dipendenti della società ricorrente oltre alla refusione delle spese di lite.
Nelle more l’INPS, con nota del 25.06.2020 e alla luce delle circolare n.47 del 28.03.2020, trasmetteva alla Regione Lazio l’elenco delle ditte artigiane che non potevano accedere alla CIG in deroga “in quanto aziende artigiane”.
Sulla base di tale nota la Regione, con determinazione del 01 luglio 2020, annullava le autorizzazioni delle istanze per le CIG in deroga già dalla stessa autorizzate per oltre 3000 aziende artigiane in considerazione del fatto che, in quanto ditte artigiane, le stesse non potevano usufruire della CIG in deroga.
Tale annullamento ha pesantemente penalizzato le imprese artigiane che, allo stato, si vedono costrette a dover presentare nuovamente la domanda per poter beneficiare dell’assegno ordinario (e non la GIG in deroga) da presentare all’ente bilaterale per l’artigianato e non all’INPS.
Conseguentemente i lavoratori delle imprese artigiane saranno costretti ad attendere ancora molto tempo prima di poter beneficiare di tale ammortizzatore sociale: il danno subito da tale categoria di lavoratori è notevole, essendo gli stessi in attesa del pagamento da oltre quattro mesi.
Infine in materia è intervenuta la circolare del Ministero del Lavoro n.11 del 01 luglio 2020 che, avallando l’orientamento dell’Istituto Previdenziale, ha ribadito che “i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26,27 e 40 del dlgs n.148/2015, dovranno richiedere la prestazione alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga”.
Concludendo: alla luce della recente circolare n.11 del dicastero del Welfare è da ritenersi legittimo il rigetto da parte dell’INPS delle richieste di CIG in deroga presentate dalle imprese artigiane, non avendo le stesse diritto alla CIG in deroga ma esclusivamente all’assegno ordinario che dovrà essere richiesto non all’INPS ma al fondo FSBA.
Stesso discorso vale per le altre imprese coperte dai fondi di solidarietà (es il commercio) che dovranno fare richiesta di assegno ordinario (e non di CIG in deroga) al fondo di appartenenza e non invece all’INPS.
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