Le SU riconosco la possibilità di integrare le sentenze lacunose anche in sede di esecuzione
di Giuseppe Benfatto
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civile del 02/07/2012 n. 11066
In caso di esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare scaturenti da una sentenza, il giudice dell’esecuzione può superare eventuali incertezze derivanti dalla lacunosa formulazione del titolo esecutivo con l’ausilio degli atti del processo in cui la decisione da eseguire si è formata.
Ciò è quanto affermato dalle Sezioni unite sulla problematica delle sentenze talmente generiche ed indeterminate nel loro contenuto da non consentire di desumere con precisione la prestazione a cui è tenuta la parte soccombente.
Invero la possibilità di integrare il contenuto della sentenza è sempre stato riconosciuto al fine di ricostruire il contenuto e l’efficacia del giudicato, anche esterno.
Invece nel campo dell’esecuzione forzata sussisteva un contrasto che è stato motivo della decisione da parte delle Sezioni Unite.
Un primo indirizzo, seguito prevalentemente dalla Sezione Lavoro, negava che costituisse titolo esecutivo una statuizione di condanna non contenente al suo interno tutti gli elementi necessari e sufficienti a rendere liquido il credito, negando la possibilità al giudice dell’esecuzione di ricorrere ad elementi esterni al titolo. Dunque il creditore che fonda la sua pretesa su una sentenza lacunosa dovrebbe richiedere, prima di avviare l’esecuzione forzata, un decreto ingiuntivo sulla base del titolo difettoso.
Le Sezioni Unite aderiscono al secondo indirizzo, favorevole ad una interpretazione extratestuale del titolo esecutivo. Senza dubbio l’art. 474 del cpc afferma che l’esecuzione forzata possa aver luogo in base ad un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Ma ciò non significa che tale certezza debba necessariamente rinvenirsi nel titolo stesso, senza la possibilità di una sua integrazione accedendo agli atti del processo.
Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione aveva abbracciato la prima soluzione e aveva dichiarato d’ufficio la nullità del precetto per mancanza dei requisiti di cui all’articolo 474 cpc, senza neppure invitare le parti a discutere ed integrare le proprie difese. Anche su questo aspetto le Sezioni Unite non condividono l’operato del giudice dell’esecuzione e ribadiscono il principio per cui il contraddittorio deve essere rispettato anche quando il giudice ritiene di dover rilevare d’ufficio una nullità. Infatti dopo riforma del 2009 viene espressamente sancito dall’art. 101 cpc il divieto di adottare sentenze solitarie.